Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 24-03-2011, n. 11762 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 3/12/2009, la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da C. E.. p. 2. Avverso la suddetta decisione, l’imputato, personalmente, proponeva ricorso per cassazione al quale, però, con istanza del 17/03/2010 (reiterate il 01/02/2011 depositata il 4/02/2011) dichiarava espressamente di rinunciare. p. 3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonchè al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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