T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 22-03-2011, n. 1613 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I Sig.ri S.M., S.N. e S.G. sono proprietari di n. 2 lotti (B12 e B15) inclusi nel Programma di Recupero Urbano (di seguito P.R.U.) ex L. 5 agosto 1978 n. 457 per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale della zona 167 del territorio del Comune di Marcianise.

Con ricorso notificato il 31 luglio 2009 e depositato il 25 settembre 2009, i ricorrenti impugnano il bando per la realizzazione degli interventi privati previsti nel P.R.U. pubblicato il 29 maggio 2009 e gli altri atti meglio specificati in epigrafe, nella parte in cui prevedono, fra i parametri per la realizzazione degli interventi nei lotti B12 e B15, che: I) l’area edificabile è pari al 65% del lotto di proprietà; II) l’area destinata a standard è pari al 35% del lotto di proprietà; III) l’area per la realizzazione delle opere di urbanizzazione con intervento pubblico è ceduta al Comune e quantificata come da tabella di riferimento (Euro 100,00/mq. per le aree edificabili ed Euro 50,00/mq. per le aree per urbanizzazioni).

A sostegno dell’esperito gravame gli istanti deducono i seguenti profili di illegittimità:

I) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione di legge sotto distinti profili, eccesso di potere, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento: l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il sacrificio imposto ai privati sia con riferimento all’importo previsto per la cessione di suoli sui quali sono previste opere di urbanizzazione (ridotto del 50% rispetto a quello previsto per le aree edificabili), sia per la compressione dello ius aedificandi in quanto, per i menzionati lotti, è previsto (oltre alla cessione a standard di una quota pari al 35%) anche lo scorporo di un’area da destinare a piazza e a nuova viabilità di progetto;

II) violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e difetto di motivazione: gli atti impugnati non sarebbero inoltre assistiti dalla specifica indicazione delle relative ragioni logico – giuridiche.

Resiste in giudizio il Comune di Marcianise che conclude per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.

Giova rammentare che i piani di cui all’art. 28 ("Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente") e all’art. 30 ("Piani di recupero di iniziativa dei privati") della L. 5 agosto 1978 n. 457, sono strumenti di pianificazione urbanistica con finalità attuative del Piano Regolatore Generale, assimilabili, quanto a struttura e funzione, ai piani particolareggiati dai quali, tuttavia, si differenziano in quanto finalizzati, piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2010 n. 9537; 5 marzo 2008 n. 922; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 9 dicembre 2010 n. 27124).

Trattandosi di strumenti di pianificazione urbanistica, l’interesse pubblico sotteso all’adozione del piano di recupero assume, in via di principio, portata preminente rispetto a quello privato dei soggetti colpiti dalle disposizioni del menzionato strumento attuativo.

A ciò si aggiunga che la pianificazione urbanistica, nel perseguire l’ordinato assetto complessivo del territorio, coinvolge una pluralità di interessi, rispetto ai quali la disciplina di settore non pone alcuna gradazione né fissa criteri selettivi. Pertanto, alla stregua di un radicato indirizzo giurisprudenziale, le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e, quindi, sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191; 26 maggio 2003, n. 2827; 25 novembre 2003, n. 7771; 24 febbraio 2004, n. 738; 11 ottobre 2007, n. 5357; 27 dicembre 2007, n. 6686): vizi, questi, non ravvisabili nella specie, stante il contenuto di merito delle doglianze rassegnate dagli esponenti.

Ne consegue che non appaiono censurabili le scelte urbanistiche adottate dall’amministrazione (e contestate dai ricorrenti) relative alla determinazione degli indici di fabbricabilità, alla quantificazione dell’importo della cessione ovvero alla individuazione degli standard urbanistici (piazza). Difatti, le contestate disposizioni contenute nel bando appaiono riconducibili al protocollo d’intesa per la realizzazione del P.R.U. stipulato tra Regione Campania e Comune di Marcianise il 5 luglio 2007 e, in quanto non connotate da palese arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero da evidente travisamento dei fatti, che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4024), appaiono legittimamente adottate nell’esercizio della funzione di pianificazione dell’amministrazione resistente.

Tali argomentazioni conducono anche alla reiezione del secondo motivo di ricorso che attiene alla motivazione degli atti impugnati.

Difatti, posto che l’amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l’uso del proprio territorio, ne consegue che essa non deve dare motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche, ad eccezione dei casi in cui sussista un’aspettativa qualificata del privato che, tuttavia, non è ravvisabile nella specie, dovendosi dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie intendono perseguire.

Peraltro, trattandosi di atto generale adottato nell’ambito della programmazione degli interventi di recupero urbano, l’impugnato bando è sottratto all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, secondo comma, L. 241/90 secondo cui "La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale".

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore dell’ente resistente e con distrazione in favore del relativo difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna S.M., S.N., S.G., in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Marcianise che liquida complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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