Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 24-03-2011, n. 11731 Imputato detenuto o internato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 31/03/2010, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del 18/05/2007 con la quale il Tribunale di La Spezia aveva ritenuto H.M. responsabile del delitto di cui all’art. 648 bis c.p.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 156 c.p.p. in quanto il decreto di citazione a giudizio del grado di appello non gli era stato notificato trovandosi detenuto – per altra causa – presso il carcere di (OMISSIS). p.3. La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata.

Infatti, posto che lo stesso ricorrente non evidenzia alcun dato fattuale dal quale la Corte avrebbe dovuto desumere che egli si trovava detenuto, deve applicarsi quella giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo la quale in caso di eventuale stato di detenzione dell’imputato per altra causa (così come nel caso di specie) sconosciuta dall’ufficio e non reso noto al giudice – anche alla prima udienza: SS.UU. 37483/2006 riv 234600 – da parte del difensore, nè altrimenti dedotto dalla parte, è valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto: Cass. 32588/2010 riv 247980 – Cass. 41339/2009 riv 245074 – Cass. 17798/2009 riv 243952 – Cass. 20649/2007 riv 237486 – Cass. 19590/2006 riv 234202 – Cass. 11395/2006 – Cass 4918/1997 riv 208597. p.4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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