Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15775 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso che i sigg.ri P.E. ed C.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso un decreto emesso in data 11 gennaio 2006 dalla Corte d’appello di Brescia, col quale cui era stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto un reclamo avverso un precedente decreto pronunciato dal Tribunale di Crema su un ricorso ex art. 2409 c.c.;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dai loro difensori;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal primo comma di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli art. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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