T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 517 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Regione Campania ha escluso l’Associazione CFUI TREC TRAIN dal programma operativo di formazione con finanziamento Comunitario F.S.E. OB 3 e 4 per il triennio 1990/1993.

La suddetta Associazione, che è organismo operante nel settore della formazione professionale, ha impugnato i provvedimenti regionali con i ricorsi n. 1142/1994 e motivi aggiunti e n. 2537/1995, dei quali, previa riunione, il primo è stato dichiarato improcedibile ed il secondo è stato accolto con la sentenza n. 1692 del 22/5/2008 di questo Tribunale.

L’Associazione Essenia University Enterprise Training Partnership, che si qualifica come medesimo soggetto della "CFUI TREC TRAIN" con mutata denominazione, col il ricorso in esame, notificato il 2 luglio 2009 e depositato il 18 seguente, ha chiesto il risarcimento dei danni, ponendo in luce che essa, pur nell’accertata illegittimità degli atti regionali, non può accedere alle attività Corsistiche perché ormai chiuse da tempo ed anche rendicontate tra lo Stato italiano e la Comunità europea.

La Regione, costituitasi in giudizio il 19 novembre 2009, ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 21 ottobre 2010.

L’Associazione ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda con la memoria depositata il 23 ottobre 2010.

2) La soluzione della controversia esige il richiamo dei principi generali in materia di responsabilità e di quelli elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità della P.A. per risarcimento del danno derivante da lesione dell’interesse legittimo.

Premesso che in materia, per giurisprudenza consolidata, si configura la responsabilità di tipo extracontrattuale perché reputata più coerente con i caratteri oggettivi della lesione degli interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela, è necessario precisare che gli elementi costitutivi di siffatta responsabilità della pubblica amministrazione, desunti dalla elaborazione civilistica della materia, sono la condotta, l’antigiuridicità della stessa, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpevolezza, occorrendo, pertanto, la contestuale presenza degli stessi per la configurabilità della menzionata responsabilità

Al riguardo la fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500/1999 ha chiarito che il giudice è chiamato a svolgere un’indagine non limitata al solo accertamento dell’illegittimità del provvedimento, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri di negligenza ed imperizia), ma della p.a. intesa come apparato, la quale è configurabile nel caso in cui l’adozione o l’esecuzione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.

In più penetrante analisi, poi, la successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto modo di affermare in materia i seguenti principi:

– la colpa dell’amministrazione deve essere accertata in concreto, non potendosi la stessa essere ritenuta in re ipsa per effetto della mera illegittimità del provvedimento;

– la colpa deve essere accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno prodotto l’illegittimità dell’azione, della gravità delle violazioni commesse, dei precedenti giurisprudenziali in materia, dell’univocità o meno del dato normativo, delle condizioni concrete, dell’apporto dei soggetti destinatari dell’atto (cfr. Cons. Stato, IV, 2442009, n. 2580);

– l’illegittimità del provvedimento rileva comunque sul piano probatorio, in quanto vale di per sé a fondare una presunzione relativa di colpa in capo all’amministrazione;

– grava, di conseguenza, su quest’ultima l’onere di fornire elementi volti a superare la richiamata presunzione, ovvero ad attestare che la condotta illegittima non rechi in sé gli elementi della condotta colposa (cfr. Cons.Stato, VI, 1322009, n. 776);

– la sussistenza della colpa, dunque, viene esclusa nell’ipotesi di errore scusabile da parte della p.a., esimente configurabile quando questa si è determinata all’emanazione dell’atto per errata interpretazione delle norme derivante da non sanato conflitto giurisprudenziale, da perdurante oggettivo contrasto interpretativo a livello amministrativo, ovvero da formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, nonché nelle ipotesi di influenza decisiva e determinante di fatti ovvero di comportamenti di altri soggetti ed in altre ipotesi di analoga significativa rilevanza. (cfr. Cons.Stato, VI, 1112010, n. 14).

Rileva, dunque, per la sussistenza della responsabilità la colpa della P.A. la quale va esclusa, però, per quanto nella fattispecie in esame interessa, anche in relazione a fatti esterni che hanno influito direttamente sui provvedimenti adottati, fatti che, per la loro complessità, non erano, al momento dell’attività posta in essere dall’Amministrazione, obiettivamente interpretabili nella loro essenza, mancando in tali ipotesi ogni elemento di mancata diligenza nell’agire dell’Amministrazione.

Ed è quanto è avvenuto nel caso in esame come escludente la colpa della Regione.

Si deve, infatti, rilevare che, come risulta dalla sentenza n. 1692/2008 richiamata da parte ricorrente, i provvedimenti regionali impugnati trovano fondamento: a) in indagini della Procura della Repubblica in ordine alla personalità giuridica dell’ente CFUI TEC TRAIN (poi mutato in Associazione Essenia University Enterprise Training Parthership) e del Consorzio Vila Sud che col primo era in stretto collegamento sostanziale ed annoverato nei soci fondatori del medesimo; b) nel differente status retributivo attribuito ai docenti dei citati Enti (lavoro autonomo e subordinato) ed il ridotto importo delle retribuzioni riconosciute rispetto a quanto percepito dagli enti medesimi "per fornitura oraria del personale"; c) in elementi inducenti a ritenere l’inosservanza degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, e ciò anche per la Vila Sud.

E, dunque, stanti i fatti e rilievi appena richiamati, solo in tempo successivo precisati e definiti anche in sede penale, di certo non può reputarsi sussistente una negligenza della resistente Regione nell’adozione dei provvedimenti in questione, e ciò, pur a voler prescindere dal fatto che l’Associazione ricorrente, alla quale era stata accordata la tutela cautelare (di tipo propulsivo) sul primo ricorso e collegato atto con motivi aggiunti, non ha poi azionato il medesimo mezzo giurisdizionale a riguardo del secondo ricorso col quale si è impugnato il ripetuto provvedimento di esclusione dal programma operativo di formazione a cui essa aspirava.

3) In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria è infondata e, pertanto il ricorso va respinto; e le spese del giudizio, in considerazione dell’evidente peculiarità della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Associazione Essenia University Enterprise Training Partnership.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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