T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 514 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, con cui l’intimata Amministrazione ha provveduto alla sua esclusione dalla gara per l’affidamento completo dei servizi generali di spiaggia presso l’Area Addestrativa Base Logistica di Torre Angellara.

A sostegno del gravame sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 46 del D. L.vo n. 163/2006 del bando di gara, dei principi generali in tema di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, erroneità, ingiustizia manifesta e sviamento…

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n.634/2009 l’istanza cautelare è stata rigettata

Con sentenza n. 11095/2010 il Tribunale ha disposto per errore scusabile il rinnovo della notifica del ricorso alla controinteressata Ditta Agorà On Line di P.M., essendo stato il relativo plico, trasmesso a mezzo del servizio postale, restituito al notificante con la dicitura "trasferito", pur risultando da certificazione della Camera di Commercio che la ditta in questione non risulta trasferita dalla immutata sede legale.

All’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione

La presente impugnativa ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe, con cui l’intimata Amministrazione ha provveduto alla esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento completo dei servizi generali di spiaggia presso l’Area Addestrativa Base Logistica di Torre Angellara da aggiudicare in presenza dello sconto maggiore unico percentuale sui prezzi base indicati nella lettera d’invito.

La società ricorrente ha dedotto le censure di violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 46 del D. L.vo n. 163/2006 del bando di gara, dei principi generali in tema di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, erroneità, ingiustizia manifesta e sviamento, assumendo l’illegittimità sia dell’impugnato provvedimento di esclusione che dell’aggiudica della gara a favore della controinteressata Ditta A.O.L. di P.M..

La parte ricorrente assume che la mancata produzione dello stralcio del regolamento di ammissione allo stabilimento firmato in ogni sua pagina non costituirebbe una carenza documentale, ma solo una mera irregolarità, peraltro successivamente sanata, peraltro su invito della stessa P.A.

Inoltre le clausole del suddetto regolamento risulterebbero accettate in base ad altre dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente ed allegate alla domanda di partecipazione.

Al riguardo il Collegio rileva che, per giurisprudenza consolidata, in tema di gara d’appalto, l’eventuale statuizione, a pena di esclusione, della lex specialis di gara (capitolato d" appalto, disciplinare o regolamento di gara), che sancisca la sottoscrizione in ciascuna pagina non costituisce una mera irregolarità, in quanto assolve alla stessa funzione della sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi mediante moduli e formulari, funzione consistente nel far conoscere o quanto meno supporre la conoscenza legale delle condizioni del contratto da parte del partecipante alla gara, al fine anche di verificare la serietà dell’offerta. (T.A.R. Catania 16 marzo 2003 n. 66; T.A.R. Piemonte 20 aprile 2002 n. 911 e 25 gennaio 1990 n. 17 ed in particolare T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 marzo 2006, n. 1538).

In particolare tale ultima decisione ha ritenuto legittima l’esclusione anche per la mancata sottoscrizione da parte di una Ditta concorrente soltanto della prima pagina del Capitolato.

Nella fattispecie in esame, il bando di gara prevedeva la restituzione dello stralcio del regolamento di spiaggia, firmato in ogni sua pagina, ma la Ditta ricorrente si è invece limitata alla presentazione soltanto del disciplinare di gara, firmato in ogni sua pagina, ulteriore adempimento richiesto dal bando.

L’omessa produzione di tale documentazione, richiesta a pena di esclusione dalla lettera di invito (pag. 4), comporta la legittimità dell’esclusione dalla gara per omessa sottoscrizione, non potendosi considerare sostitutiva a tutti gli effetti una generica dichiarazione di accettazione resa dalla Ditta ricorrente.

Né, la mancata produzione del documento, in quanto costituente condizione minima essenziale ed indeclinabile ai fini della partecipazione alla gara, è suscettibile di integrazione o regolarizzazione, perchè costituirebbe una palese violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara e quindi la successiva produzione di tale documento oltre il termine perentorio non può avere efficacia sanante in ordine a tale omissione.

Va altresì disatteso l’ulteriore profilo di censura, secondo cui il provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato da un organo dell’amministrazione attiva e non dalla Commissione di gara.

In proposito si osserva che, come si evince dal Verbale n. 4 in data 16 aprile 2009, la Commissione di gara aveva deliberato di riesaminare le conseguenze derivanti dall’omessa produzione da parte della Ditta ricorrente della suindicata documentazione.

Successivamente, in riscontro alla nota di parte ricorrente, che aveva proceduto alla successiva produzione della documentazione mancante, l’intimata Amministrazione ha proceduto all’esclusione dalla gara della ricorrente Ditta L.R.C. di F.F..

La ricorrente assume che il provvedimento di esclusione sarebbe stata adottata dal Capo del Centro Documentale di Salerno e dalla Commissione di gara.

In proposito si osserva che il col. Piscitelli, oltre che Capo del Centro Documentale di Salerno, è anche il Presidente della Commissione di gara e come si evince dal Verbale n. 5 in data 13 maggio 2009 la Commissione di gara ha espressamente ribadito che la la mancata produzione documentale ha determinato l’esclusione della Ditta dalla gara e quindi si è espressamente determinata in ordine a tale carenza, già rilevata nella precedente riunione di cui al suindicato Verbale n. 4, in cui era stato disposto il riesame in ordine alle conseguenze derivanti da tale carenza documentale.

In base alle conclusioni cui si è pervenuto in ordine a tali profili di gravame, avente carattere autonomo e preclusivo di per sé all’ammissione alla gara della parte ricorrente, il ricorso va respinto, assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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