Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12775 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 30/12/2004 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di S.G. avverso l’avviso di rettifica per IVA per l’anno 1996 effettuata in base ai parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. La CTR aveva ritenuto la nullità dell’accertamento essendo illegittimo il superiore D.P.C.M. perchè adottato senza previo parere del Consiglio di Stato.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi deducendo la nullità della sentenza e la violazione di legge. Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per avere pronunziato su questione non dedotta dalle parti.

Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 per avere la CTR ritenuto necessario il previo parere del Consiglio di Stato, non potendo assimilarsi tali atti, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; ai regolamenti di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 essendo il procedimento di formazione dei medesimi espressamente e diversamente regolato dalla legge. Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. 16055/2010) ha ritenuto che, in tema di accertamento tributario, il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (sulla "Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta", determinati ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181) non viola la L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare nè attuativo di legge, ai sensi del comma 1, nè delegificante, ai sensi del comma 2, non essendo espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all’amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, in quanto espressione di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili. Così anche Cass. n. 27656/2008,n. 9129/2010.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con necessità di rinvio ad altra Sezione della Campania per decidere sull’appello il cui esame è stato assorbito nel preliminare rilievo della questione, ora risultata infondata, della illegittimità del superiore D.P.C.M.. La CTR provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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