Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11752 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 9.10.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno dispose la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari di P.D. indagato per i reati di usura ed estorsione aggravata.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 22.10.2010, confermò il provvedimento impugnato limitatamente al reato di usura e lo annullò rispetto al reato di estorsione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo vizio di motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a riportare interi passi dell’ordinanza di custodia cautelare, rinunciando alla sua funzione di controllo.

Le dichiarazioni della persona offesa V.G. non sarebbero attendibili, avendo costei omesso di riferire di rapporti di amicizia o conoscenza con P..

Tale attendibilità non potrebbe essere ritenuta solo in ragione della mancata allegazione di versione alternativa da parte dell’indagato, che si era riservato di fornire spiegazioni solo dopo la conoscenza degli atti d’accusa.

Difetterebbero infine elementi sui quali fondare il giudizio di reiterazione di rati essendo l’indagato incensurato.

Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito non consentite in questa sede.

Si deve anzitutto premettere che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "in tema di misure cautelari personali, l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 3678 del 17.11.1998 dep. 15.12.1998 rv 212685).

Questa Corte ha anche chiarito che, in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che, confermando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di motivazione dell’uno sono sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 774 del 28.11.2007 dep. 9.1.2008 rv 238903, richiamata anche nel provvedimento impugnato).

E’ poi necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto".

(Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che, quanto al reato di usura, le dichiarazioni di V. erano attendibili anche alla luce della mancanza di spiegazioni alternative, anche in sede di riesame (quando gli atti erano noti) circa la consegna dell’assegno di 800,00 Euro.

Quanto alle esigenza cautelari le stesse sono state ravvisate nelle modalità della condotta, durata circa due anni.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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