T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 277 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 3 agosto 2010 e depositato il successivo 9 settembre, il sig. K.S. (cittadino indiano) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il Questore di Latina ha respinto la domanda inoltrata dal ricorrente in data 26.6.2009 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L.vo 286/98.

2) La motivazione del provvedimento si basa sulla circostanza che "in sede di istruttoria emergeva che lo straniero in narrativa, in data 24.11.2008, veniva condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Latina ex art. 444 c.p.p., alla pena di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione in ordine al reato di omicidio doloso e porto d’armi od oggetti atti a offendere ex art. 4 L. 110/75 (…) il medesimo appartiene alla categoria di cui al punto 1 e 2 dell’art. 1 e 4 della L. 1423/56 in quanto è risultato provato che non svolge stabile attività lavorativa, che si associa a pregiudicati e trae, sia pure in parte, i mezzi di sostentamento dalla consumazione di reati".

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, omessa motivazione del decreto impugnato, omessa attività istruttoria.

I motivi di diniego riportano fatti non rispondenti al vero.

Si fa riferimento a una sentenza di condanna per omicidio inesistente.

In effetti il ricorrente ha subito una condanna con sentenza n. 844/08 del GUP di Latina per il reato di lesioni personali volontarie e porto ingiustificato d’arma ma non per omicidio volontario.

Non è neanche vero che il ricorrente non svolge attività lavorativa, posto che è dipendente della società semplice "Ricci Siro & figli s.s. con le mansioni di bracciante agricolo con contratto di lavoro avente data di assunzione il 10.1.2009 e termine prorogato al 31.12.2010.

4) In data 6 ottobre 2010, si è costituita formalmente la Questura di Latina.

5) Con ordinanza n. 437 del 7.10.2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 24 febbraio2011, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è fondato.

8) Osserva il Collegio che, in effetti, il decreto impugnato contiene il riferimento erroneo a una condanna per omicidio a carico del ricorrente.

Ciò è sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento, fatta salva ovviamente la possibilità dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla base della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Latina n. 844/08.

9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 783/10, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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