T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 276 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 7 dicembre 2007 e depositato il successivo 11 gennaio 2008, il Comune di Castelforte, premesso che l’Agenzia del Territorio di Latina – in conseguenza della nuova delimitazione dei confini tra il Comune ricorrente e quello di Santi Cosma e Damiano, determinata dalla decisione del C.d.S. Sez. IV n. 350 del 28.3.1992 – ha trasferito gli immobili (terreni e fabbricati) dal Catasto di Castelforte a quello di Santi Cosma e Damiano, ha impugnato gli atti di estremi non conosciuti con cui erroneamente sono stati trasferiti nel Catasto Urbano Terreni del Comune di Santi Cosma e Damiano immobili che si trovano al di qua del Rio Rave (cioè verso il centro di Castelforte) nel tratto in cui tale corso d’acqua è stato individuato come confine tra i due Comuni, anziché al di là (cioè verso il centro del Comune controinteressato).

2) A sostegno del gravame, il Comune ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento.

L’Amministrazione Finanziaria ha omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento relativo alla variazioni di dati censuari del proprio catasto urbano.

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha errato nella determinazione delle variazioni censuarie, posto che le unità immobiliari soggette a variazione censuaria devono essere solo quelle situate al di là del Rio Rave (cioè verso Santi Cosma e Damiano) e non anche – come invece accaduto per il Foglio 34 – quelle situate al di qua (cioè verso Castelforte).

II) Illegittimità costituzionale dell’art. 9 L. R. n. 70 del 17.6.1980, del d.lgs c.p.s. 27.27.3.1947 n. 333 e della L. n. 1123 del 4.8.1951 per violazione dell’art. 133 Cost.

3) In data 22 febbraio 2008 si è costituito in giudizio il Comune di Santi Cosma e Damiano eccependo l’inammissibiltà e infondatezza del ricorso.

4) In ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 10 del 20.4.2009, in data 7 maggio 2009, l’Agenzia del Territorio ha depositato una relazione esplicativa (con allegati documenti).

5) Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) L’eccezione di illegittimità costituzionale è inammissibile perché riferita a questioni coperte dal giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 313 del 28.9.1989; in ogni caso è inconferente con riferimento agli atti impugnati, rappresentati dalle variazioni catastali eseguite dall’Agenzia del Territorio a seguito della delimitazione dei confini come definita nella sentenza richiamata.

7) Nel merito, il ricorso è improcedibile a seguito delle correzioni effettuate dall’Agenzia del Territorio.

8) Rileva il Collegio che in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 10 del 20.4.2009, in data 7 maggio 2009, l’Agenzia del Territorio ha depositato una relazione esplicativa (con allegati documenti) in cui rappresenta che "ha proceduto a una verifica delle Unità Immobiliari ricadenti nel Foglio 34 del Comune di Castelforte e del Comune di SS. Cosma e Damiano, dalla quale (verifica) sono emerse delle incongruenze per le quali si è già provveduto ad apportare le necessarie variazioni in atti.

A seguito della succitata verifica, si è provveduto (nel gennaio 2008) a trasferire nel Comune di Castelforte le Unità Immobiliari, individuate al Foglio 34, Particella 2011 (del Comune di SS. Cosma e Damiano) dove hanno assunto il nuovo identificativo Foglio 34 p.lla 1190.

Inoltre, sono state riscontrate n. 4 Unità Immobiliari censite nel Comune di Castelforte ma ricadenti nel Comune di SS. Cosma e Damiano, per le quali questo Ufficio ha provveduto alla rettifica dei dati censuari".

9) Avendo, quindi, l’Amministrazione provveduto alla correzione degli errori che generato l’odierno ricorso, ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse del Comune ricorrente alla sua coltivazione.

10) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 27/08, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *