Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12773 Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno (OMISSIS) impugnava l’avviso di rettifica con il quale venivano accertati, in relazione all’anno d’imposta 1998 ed ai fini dell’Ilor e dell’Irpeg sul maggior imponibile accertato, – per quanto qui interessa – l’omessa dichiarazione di redditi da fabbricati. L’ufficio resisteva. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

La relativa sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate che ribadiva la tassabilità dei fabbricati che comunque sono produttivi del reddito fondiario.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che, svolgendo l’Asl anche un’attività commerciale, trova applicazione il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 1 ( T.U.I.R.).

Contro tale sentenza, di cui in epigrafe, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su di un motivo unico. L’Asl Salerno (OMISSIS) resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, "violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40, art. 87, comma 1, lett. c), artt. 88 e 108 cit. T.U.I.R.; per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che i redditi da fabbricato della Asl debbano considerarsi redditi da impresa perchè le Asl svolgerebbero anche attività d’impresa e pone il seguente quesito:

Dica la Corte se siano tassabili quali redditi fondiari i redditi degli immobili poseduti dalle Asl, ancorchè strumentali all’esercizio delle attività istituzionali di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria.

2. La censura è fondata alla luce del principio già enucleato da questa Corte, dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi non essendo stati forniti idonei motivi in tal senso. La Corte ha affermato (Cass. n. 19138 del 2010; conforme Cass. n. 28176 del 2008;

Cass. 17089 del 2009):

"In tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c), dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la "trasformazione" in reddito d’impresa del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato." In effetti, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 2, lett. c), gli enti pubblici residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono soggetti ad IRPEG. Tuttavia, "l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali", non costituiscono esercizio di attività commerciali ( D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, lett. c) e, quindi, sono sottratte al relativo prelievo IRPEG. Pertanto, in relazione a tali attività, non si pone il problema della qualifica del reddito "degli immobili relativi ad imprese commerciali", reddito che secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 1, non va considerato come fondiario ma segue il regime del reddito di impresa. Però, se, come nella specie, non c’è reddito di impresa, perchè non c’è una attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali (art. 88 cit.), sulla cui produzione in genere viene effettuato il prelievo fiscale, manca il presupposto per la "trasformazione" del reddito fondiario in reddito di impresa. Non si verifica, cioè, quella specie di "fusione per incorporazione" del reddito fondiario nel reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva. Pertanto, come dispone specificamente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 ( T.U.I.R.), il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera "atomistica", proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono poi confluire nell’unica categoria del reddito di impresa, dovendosi rispettare le esclusioni sancite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, ( T.U.I.R.). Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 ( T.U.I.R.). "Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. e) del dell’art. 87, comma 1, è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi". In definitiva, nella specie manca il presupposto per l’applicazione dell’art. 40, proprio perchè l’attività svolta dall’ULSS non costituisce esercizio di attività commerciale. Trattasi, invece di attività svolta da un ente non commerciale di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), ( T.U.I.R.), il cui reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone il citato art. 108. D’altra parte, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40 ( T.U.I.R.), in quanto deroga alla disciplina generale in materia di reddito fondiario, è norma speciale che non può trovare applicazione analogica in relazione agli immobili delle ULSS. In definitiva gli immobili utilizzati dalle Asl sono fiscalmente assoggettabili sia in quanto per gli stessi non è prevista una specifica esenzione, sia in quanto non è possibile applicare in via analogica l’esenzione prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40 – che riguarda solo gli immobili strumentali all’esercizio di un’attività d’impresa, di un’arte o di una professione (cfr. Cass. 5484/08) – stante la natura di norma di esenzione di tale disposizione, e quindi di stretta interpretazione.

4. Da quanto esposto consegue che la impugnata sentenza ha fatto applicazione di una non corretta regola iuris; il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza di appello va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto il ricorso va deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

5. Tenuto conto dell’epoca di formazione del principio di diritto applicato in relazione all’epoca cui risale il ricorso introduttivo della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *