T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in via preliminare, che il ricorso è inammissibile per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, rappresentati dai concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria in argomento;

Considerato, che il ricorso è comunque infondato, posto che, come affermato dal C.d.S. nell’ordinanza n. 3008/05, "gli atti qualificati come oggetto di annullamento nel provvedimento impugnato, al di là del "nomen iuris" utilizzato dall’Amministrazione, appaiono essere divenuti naturalmente e autonomamente inefficaci col venire meno dei provvedimenti cautelari da cui strettamente dipendono";

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 166/05, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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