T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso si impugna il decreto sindacale n. 6 del 25 novembre 2010, prot. n. 8022, riguardante la revoca della concessione della gestione della palestra comunale all’Istituto Comprensivo di Ripi e la nota sindacale prot. n. 8189 dell’1 dicembre 2010.

Risulta agli atti di causa che con decreto sindacale n. 2 del 4 febbraio 2011 protocollo 796/2011 è stato revocato in autotutela il provvedimento qui impugnato. Deve pertanto essere dichiarata la cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *