Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15772 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7658/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 89/17/07 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 17, l’1.10.2007 e DEPOSITATA il 06 novembre 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad I.C.I. per gli anni dal 2000 al 2003, è affidato a doglianze con cui si censura l’impugnata decisione per omessa pronuncia, omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e si chiede l’applicazione del giudicato esterno formatosi in diverso giudizio promosso da altro comproprietario dell’immobile.

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, copia autentica della sentenza definitiva, emessa dalla CTR di Milano n. 85/29/07 del 26.10.2007, depositata il 3.12.2007, emessa sul ricorso proposto dal comproprietario dell’immobile oggetto del presente procedimento sig. V.M.G.B.. Essendo, quella dei comproprietari indivisi di un immobile, ai fini ICI, posizione inscindibilmente comune, deve ritenersi, in applicazione di condiviso principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. n. 13916/2006) e della regola desumibile dall’art. 1306 c.c., che il coobbligato d’imposta possa avvalersi del giudicato favorevole formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, in giudizio promosso da altro coobbligato.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e, previa cassazione dell’impugnata decisione, applicato il giudicato esterno, formatosi nel giudizio promosso da V.M.G. B., quale comproprietario del medesimo immobile.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi".

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, ai principi ed al giudicato anzi richiamati, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, per le esplicitate ragioni, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

Considerato, pure, che le spese del presente giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna il Comune di Merate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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