Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10.8.2010, il Tribunale di Roma, dispose la confisca di un’autovettura Ferrari, di proprietà di D.A. V., condannato in primo grado, con sentenza 13.5.2010, del Tribunale di Roma per usura.

Avverso tale provvedimento fu formulata richiesta di riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 25.9.2010, dichiarò inammissibile la richiesta in quanto proposta contro provvedimento non suscettibile di riesame.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo che nel disporre la confisca il Tribunale avrebbe disposto il sequestro preventivo, dal momento che il mezzo era sottoposto solo a sequestro probatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Da un lato non è ipotizzabile una richiesta di riesame contro un provvedimento di sequestro solo ipotizzato come implicito e dall’altro, in tema di sequestro, non è dovuta la restituzione all’interessato del bene sottoposto a sequestro probatorio, quando il medesimo sia assoggettabile a confisca. (Cass. Sez. 5 sent. n. 23240 del 18.5.2005 dep. 21.6.2005 rv 231902).

Peraltro a p. 2 del provvedimento impugnato, il Tribunale da atto che il veicolo fu sottoposto a sequestro preventivo dal G.I.P. in data 2.11.2004, sicchè il provvedimento impugnato è esclusivamente di confisca e non di sequestro.

Il riesame fu quindi proposto contro un provvedimento non suscettibile di tale rimedio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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