Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-03-2011, n. 11723 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.5.2010 il Tribunale di Napoli, investito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, il 14.4.2010, nei confronti di T.B., per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto lo riteneva partecipe di un gruppo criminoso, capeggiato da L.R.S. e P.R., costola del clan camorristico Lo Russo, della cui esistenza danno ragione numerose sentenze definitive. Quanto all’associazione in parola, veniva desunta non solo dalle indicazione del collaboratore di giustizia G.M., ma soprattutto da una conversazione intercettata a bordo dell’imbarcazione (OMISSIS), in uso a L.R. S. in cui questi, unitamente a P.R. e Pe.Os., dava la prova di essere gestore di una vera e propria impresa criminale con tanto di "guaglioni" dipendenti da stipendiare, operativi sulle varie piazze.

Il compendio probatorio più specifico quanto alla posizione del T. si fondava sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, To.Sa., S.E., G.M. e M.M.. Il primo assumeva che proprio a casa dell’indagato, cognato dei L.R., si era tenuto un incontro nell’ambito del quale era stato deciso una linea di collaborazione tra gruppi, che contavano – da un lato – L.R.S., P.R. e Ti.Ma. e dall’altro S. N., D.M.C., F.M. e Gr.Fe., oltre a lui To.Sa.; che si era deciso di cambiare fornitore, perchè la sostanza stupefacente, che L.R.D. a sua volta consumava , si era rivelata pericolosa, visto che l’aveva costretto a recarsi all’ospedale; che nell’occasione fu il T. che si incaricò di tenere i contatti con i nuovi fornitori ed infatti si fece latore dei campioni di prova ; che sempre tramite l’indagato, gli acquisti vennero fatti anche presso tale C., ovvero presso altri fornitori con cui trattava il T., anche all’insaputa di L.R.. Anche S. E. rappresentava che L.R.G. e l’indagato curavano i rapporti con i fornitori, che anche dopo l’arresto di L.R. G., a cui subentrò L.R.S., l’indagato continuò a gestire un ruolo di affiancamento di quest’ultimo, oltre che a controllare l’illecito commercio sulla piazza di (OMISSIS).

Infine, il G. precisava che l’indagato, detto "(OMISSIS)", si occupava dei passaggi di droga, si riforniva da lui T. e sapeva che lavorava insieme a P.P., mentre il M. assumeva di aver partecipato a due riunioni, a casa dell’indagato, che indicava però come gestore di un autonomo traffico.

La ritenuta convergenza delle dichiarazioni, seppure nella inevitabile diversità di prospettazioni, portava il Tribunale a ravvisare una molteplicità di fonti e quindi a ritenere integrati gli indizi gravi; veniva ritenuta indispensabile la misura cautelare più rigorosa essendo ancora in corso l’attività delinquenziale del gruppo, attesa la presunzione di inadeguatezza di altre misure in ragione del titolo di reato e dell’insussistenza di elementi che portino a ritenere non ricorrenti esigenze social preventive.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre con un unico motivo di ricorso, vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). In sostanza la difesa si duole che il Tribunale non abbia esaminato specificatamente le plurime argomentazioni difensive, trincerandosi dietro una motivazione apparente: dei quindici collaboranti di cui l’accusa disponeva, solo quattro di questi, ed in termini differenti l’uno dall’altro, hanno citato il T.; le indicazioni del To. sarebbero incompatibili con quelle del S., poichè mentre il primo parla di rapporti con l’indagato fin dal (OMISSIS) e gli attribuisce il ruolo di fornitore di stupefacente al gruppo Lo Russo, S. parla del T. come di un soggetto interessato alla distribuzione dello stupefacente. Sottolinea la difesa che tra i narrati dei due collaboranti sussisterebbero evidenti difformità, sia in ordine al tipo di condotta e di ruolo rivestito dall’indagato, sia per quanto riguarda il tipo di stupefacente trattato. Ragion per cui viene eccepito un travisamento interpretativo delle emergenze istruttorie, da ricondurre alla non volontà di svalutare gli elementi di difformità che impedivano il riscontro reciproco dei due distinti racconti. Dunque, non solo il tribunale non avrebbe valutato gli argomenti inconciliabili con l’ipotesi accusatoria, offerti dalla difesa, ma avrebbe omesso di enunciare le ragioni per le quali detti argomenti non sono stati ritenuti decisivi. Ancora, la valorizzazione dei pentiti M. e G. sarebbe viziata altresì, visto che i due forniscono dei contributi che non coincidono con l’ipotesi accusatoria, non essendo da questi attribuito un ruolo al T. nell’ambito della consorteria dei Lo Russo, avendolo solo indicato come soggetto operante nel commercio dello stupefacente. Il recupero operato dal Tribunale nel senso che comunque dette dichiarazioni darebbero conferma del suo inserimento in circuiti criminosi in cui trattava grossi quantitativi di stupefacente, a conferma dell’attribuito ruolo di partecipe nella consorteria dei Lo Russo rappresenterebbe, ad opinione della difesa, un salto logico, poichè in tal caso il riscontro non avrebbe alcuna attitudine dimostrativa quanto al reato in contestazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poichè i motivi a sostegno non denunciano vizi di legittimità, ma si risolvono in censure scarsamente specifiche e concernenti il merito dell’impugnato provvedimento, su profili che il tribunale ha già vagliato e superato con più che adeguata motivazione.

Il Tribunale, con motivazione compiuta e solida, ha valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto inequivoco, per affermare – seppure in via provvisoria – l’esistenza di un solido gruppo dedito alla commissione di delitti in materia di sostanza stupefacente, su larga scala, attesi i quantitativi che venivano dichiarati come trattati dagli stessi interlocutori, con forte radicamento sul territorio napoletano e facente capo alla famiglia Lo Russo.

Nell’ambito di questo gruppo malavitoso il ricorrente, legato da vincoli familiari con i Lo Russo, veniva indicato da plurime propalazioni di collaboranti come soggetto da tempo inserito nell’associazione e delegato alla ricerca delle fonti di approvvigionamento.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una analisi degli elementi indizianti a carattere dichiarativo e sulla loro coordinazione, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione ai suddetti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con elevato grado di probabilità al coinvolgimento del prevenuto nel sodalizio: è principio pacifico quello secondo cui la pluralità di indicazioni accusatorie da fonti diverse ed autonome vada valorizzata in chiave di gravità indiziaria e che la convergenza delle indicazioni non debba essere intesa come sovrapponibilità, bensì come concordanza sui nuclei essenziali delle rivelazioni in relazione al thema probandum (coinvolgimento del T. nel traffico di droga per conto del gruppo Russo). La sollecitazione della difesa a dare una rilettura degli elementi di fatto posti a base dell’ordinanza e ad adottare diversi parametri per valutare i contributi informativi raccolti, preferiti rispetto a quelli adottati dai giudici della cautela, non può essere raccolta in sede di legittimità, ove il controllo deve arrestarsi alla adeguatezza dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Esaminata in questa ottica l’ordinanza si sottrae alle censure mosse.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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