Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 24-03-2011, n. 11721 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento del 25/6/2010 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ha respinto l’istanza avanzata dalla difesa di M.F. tesa ad ottenere l’annullamento dell’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656 c.p.p., comma 1 emesso nei confronti di quest’ultimo e, quindi, la sua scarcerazione.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso deducendo che nel dispositivo della sentenza posta in esecuzione non si faceva riferimento alcuno alla recidiva reiterata specifica (sicchè ben avrebbe potuto e dovuto sospendersi l’esecuzione).

Avverso i provvedimenti del P.M. non è proponibile ricorso per cassazione ma solo incidente di esecuzione. Pertanto, così come da indirizzo da ultimo consolidatosi (cfr. Cass. sent. n. 25129/2010) ed al quale il Collegio intende aderire, il ricorso proposto nell’interesse del M. deve essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Giudice competente per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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