Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 24-03-2011, n. 11968 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 26/11/09 – provvedendo sulla richiesta di appello, ex art. 322 bis c.p.p., presentata nell’interesse di D.F.A. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 16/09/09, con la quale rigettava l’istanza di restituzione dell’immobile ubicato in via (OMISSIS), sottoposto a sequestro preventivo nel Gennaio 2009 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente sostanzialmente esponeva:

1. che nella fattispecie, trattavasi di manufatti realizzati nel 1995, in ordine ai quali era ampiamente decorso il termine di prescrizione relative alle contravvenzioni edilizie contestate;

2. che il reato di lottizzazione abusiva, ipotizzato dal PM nelle more del sequestro preventivo, costituiva nuova imputazione diversa ed autonoma rispetto a quelle poste a base del sequestro de quo.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

In data 31/01/09 veniva sottoposto a sequestro preventivo un manufatto abusivo, ubicato in (OMISSIS), composto da piano terra, primo piano e piano secondo, ciascuno della superficie di circa 130 mq; il tutto ultimato ed abitato da conduttori e dal figlio dell’attuale ricorrente, D.F.A..

Il Tribunale di Napoli, con precedente ordinanza, aveva respinto l’istanza di riesame presentata dal D.F..

Il Gip del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 16/09/09, respingeva la richiesta di restituzione dell’immobile.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 26/11/09, respingeva l’appello, ex art. 322 bis c.p.p. avanzato da D.F.A. che proponeva l’attuale ricorso.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale – in ordine all’assunto difensivo secondo cui trattavasi di immobile ultimato nel 1995, con conseguente prescrizione del reato contestato, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b) – pur riconoscendo che erano stati dedotti ed allegati elementi nuovi probatori tali da imporre una rivalutazione del quadro indiziario in ordine alla ultimazione dei lavori, respingeva, comunque, l’appello de quo. Il giudice del riesame, motivava la propria decisione, evidenziando che era stato prospettato dal PM il fumus commissi delicti attinente all’ulteriore reato di lottizzazione abusiva con conseguente necessità di mantenere il sequestro preventivo.

Il Tribunale, tuttavia, non indicava in alcun modo i riscontri fattuali e processuali a sostegno del prospettato reato di lottizzazione abusiva; che costituiva, peraltro, reato diverso da quello posto a fondamento del sequestro de quo.

Trattasi, pertanto, di motivazione apparente perchè priva dell’indicazione esaustiva dell’iter logico/giuridico seguito dal giudice, tale da essere idoneo a dar conto della decisione de qua.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 21/04/010, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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