T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendola illegittima sotto più profili, il signor G.L. ha impugnato la determinazione con la quale lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento – nell’Aeronautica militare – di un considerevole numero di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s, n.81, del 20.10.2009).

Nella pubblica udienza del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso è stato chiamato per la discussione, si prende atto che il patrono del L. ha fatto presente che il suo assistito non ha più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da lui instaurata.

Nel rilevare quanto sopra, il Collegio (che, tenuto conto di quanto concordemente richiestogli dalle parti, ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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