T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor R.M. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio sulla spalla destra) – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale

che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisiopsicoattitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),

si osserva

che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma;

che (detto in altri, e più chiari, termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;

che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche (quali la psoriasi e le dermatiti eczematose);

che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.

Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio), non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è dato riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

E dunque; atteso

che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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