T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vocato dello Stato Ranucci Diana;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 26 gennaio 2010, depositato nei termini, il Sig. V.T. ha chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in data 27 novembre 2009 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5.083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica.

Avverso il predetto giudizio, reso per "tratti di iperemotività" PS3 il ricorrente deduce censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza, chiedendo, nel contempo, visita di verificazione circa la sussistenza dei presupposti assunti dalla Commissione a fondamento del giudizio di non idoneità.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

A seguito di apposita ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione, il ricorrente veniva sottoposto a nuovo accertamento sanitario, che si concludeva positivamente per il ricorrente. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2010 l’istanza incidentale di sospensione veniva accolta con la conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va, infatti, osservato che le risultanze della visita medica di verificazione a cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito di apposita ordinanza istruttoria di questa Sezione sono positive per il ricorrente, il che comporta la fondatezza delle censure mosse al precedente giudizio di non idoneità, con la conseguenza che il presente ricorso deve essere accolto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio attesa la natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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