Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15722 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 dicembre 2005 – 17 gennaio 2006, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale del 21 giugno – 20 luglio 2000, la quale aveva dichiarato che la spa Norditalia Assicurazioni nulla doveva a G.T., in conseguenza dei danni derivati dall’incidente stradale del (OMISSIS), avendo già corrisposto alla stessa l’intero massimale garantito, corrispondente alla somma di L. 105.000.000, comprensiva di tutte le spese.

Con la stessa decisione, il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla G. contro la RAS assicurazioni e F.F.R. e la domanda di rivalsa proposta da Manheim assicurazioni contro la spa Norditalia assicurazioni, la RAS e F.F.R..

La Corte territoriale osservava che la G., riassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, aveva limitato la domanda di risarcimento del danno nei confronti di F.F.R. e della RAS assicurazioni, rispettivamente proprietaria ed assicuratore della vettura Mercedes, a bordo della quale la G. era trasportata al momento dell’incidente.

Nello stesso atto di riassunzione, l’originaria attrice aveva precisato di avere ricevuto la somma di L. 105.000.000 dalla Norditalia assicurazioni, assicuratrice dell’altra vettura BMW, la cui conducente, insieme con altre due passeggere trasportate, era deceduta a seguito dell’urto, dando atto che in tal modo la compagnia assicuratrice aveva corrisposto l’intero massimale garantito.

Sulla base di tale premessa, la G. aveva chiesto che fosse dichiarato che la F., conducente della Mercedes a bordo della quale era trasportata, aveva concorso, unitamente alla conducente della BMW, a causare il sinistro in questione e che, conseguentemente, la F. e la compagnia di assicurazione RAS assicurazioni fossero condannate in solido a risarcirle i danni, nella misura di L. 300.000.000.

La Corte territoriale osservava che nel giudizio di primo grado la G. non aveva svolto alcuna domanda nei confronti del marito della conducente della BMW: infatti, pur avendolo convenuto in giudizio, non aveva chiesto la dichiarazione di colpa concorrente della conducente di quella vettura.

Questa domanda era stata proposta per la prima volta in appello. Ma si trattava, appunto, di una domanda nuova, come tale del tutto inammissibile in appello, considerato che gli elementi di fatto dedotti in appello comportavano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionata, integrando una pretesa diversa da quella azionata in primo grado.

Osservavano i giudici di appello che la velocità di 80 kmh, tenuta dalla F. al momento del verificarsi dell’incidente, anche se superiore al limite massimo consentito (60 kmh.) non poteva comportare il richiesto concorso di responsabilità, atteso che la velocità della Mercedes non era stata causa dell’evento, provocato esclusivamente dalla condotta della conducente dell’auto BMW, che aveva oltrepassato improvvisamente la propria mezzeria.

Doveva, escludersi, pertanto, la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. dovendosi attribuire la responsabilità esclusiva dell’incidente alla conducente della BMW. La conducente della vettura Mercedes, che procedeva nella propria corsia, non poteva essere ritenuta responsabile neppure in maniera concorrente dell’incidente in esame, dato che l’incidente era stato repentino ed inatteso e che la F. non aveva avuto il tempo necessario per compiere una qualsiasi manovra, oltre l’immediata frenata, per evitare l’urto frontale.

Avverso tale decisione la G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.

Resiste la RAS assicurazioni con controricorso.

La F. non ha svolto difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2054 c.c. art. 141 C.d.S., art. 342 reg. C.d.S., in relazione alla mancata pronuncia di una responsabilità concorrente di F.F.R..

Oltre a violare le norme di legge richiamate, che pongono una presunzione di responsabilità concorrente ai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, la Corte territoriale non aveva considerato che dagli atti di causa e dalla attività istruttoria svolta in primo grado, la stessa F. non aveva fornito la prova del pieno rispetto delle norme del codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Era agli atti la prova che la F. non aveva tenuto il comportamento imposto dall’art. 141 C.d.S. e dall’art. 342 del relativo regolamento, tenendo una velocità inferiore a quella massima consentita, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo).

Sarebbe stato preciso onere della conducente della Mercedes limitare la propria velocità di marcia.

Infatti, nel tratto percorso della strada statale (OMISSIS), vi è una curva, con doppio senso di marcia ed il sinistro era avvenuto in prossimità di un incrocio (con strada (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata pronuncia sulla responsabilità concorrente della F.F.R..

In particolare, i giudici di appello non avevano considerato che – procedendo ad una velocità inferiore a quella accertata – la F. avrebbe potuto evitare l’urto frontale o, quanto meno, ridurre la forza dell’impatto, con conseguenze meno gravi per la G..

Sul punto la motivazione adottata dai giudici di appello doveva considerarsi del tutto insufficiente.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, i giudici di appello hanno concluso che unica responsabile dell’incidente doveva considerarsi la conducente della vettura BMW, la quale -sbandando in curva a causa dell’elevata velocità impressa al autoveicolo – aveva improvvisamente invaso la corsie di pertinenza della Mercedes, la cui conducente aveva posto in essere l’unica manovra possibile (azionando i freni della vettura), senza peraltro riuscire ad evitare l’impatto con la fiancata sinistra contro la parte frontale della Mercedes.

La velocità tenuta dalla F. al momento dell’incidente, leggermente superiore a quella consentita in quel tratto (60 kmh.), non aveva contribuito in alcun modo – ha accertato la Corte – alla causazione dell’incidente nè ad aggravarne le conseguenze.

Pertanto, la Corte territoriale non ha semplicemente ritenuto che la invasione della carreggiata opposta, da parte di R.N.O. (conducente della BMW) fosse – da sola – sufficiente a ritenere la esclusiva responsabilità della stessa, ma ha negato qualsiasi responsabilità concorrente della F. nella causazione dell’incidente, ritenendo che questa avesse compiuto ogni manovra possibile per evitare l’urto.

La sentenza impugnata mostra di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può′ anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo". (Cass. 19 maggio 2008 n. 12694).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2054 c.c. art. 141 C.d.S., art. 342 reg. C.d.S., in relazione alla mancata pronuncia di una responsabilità concorrente di F.F.R..

Oltre a violare le norme di legge richiamate, che pongono una presunzione di responsabilità concorrente ai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, la Corte territoriale non aveva considerato che dagli atti di causa e dalla attività istruttoria svolta in primo grado, la stessa F. non aveva fornito la prova del pieno rispetto delle norme del codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Era agli atti la prova che la F. non aveva tenuto il comportamento imposto dall’art. 141 C.d.S. e dall’art. 342 del relativo regolamento, tenendo una velocità inferiore a quella massima consentita, tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo).

Sarebbe stato preciso onere della conducente della Mercedes limitare la propria velocità di marcia.

Infatti, nel tratto percorso della strada statale (OMISSIS), vi è una curva, con doppio senso di marcia ed il sinistro era avvenuto in prossimità di un incrocio (con strada (OMISSIS)).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata pronuncia sulla responsabilità concorrente della F.F.R..

In particolare, i giudici di appello non avevano considerato che – procedendo ad una velocità inferiore a quella accertata – la F. avrebbe potuto evitare l’urto frontale o, quanto meno, ridurre la forza dell’impatto, con conseguenze meno gravi per la G..

Sul punto la motivazione adottata dai giudici di appello doveva considerarsi del tutto insufficiente.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, i giudici di appello hanno concluso che unica responsabile dell’incidente doveva considerarsi la conducente della vettura BMW, la quale -sbandando in curva a causa dell’elevata velocità impressa al autoveicolo – aveva improvvisamente invaso la corsie di pertinenza della Mercedes, la cui conducente aveva posto in essere l’unica manovra possibile (azionando i freni della vettura), senza peraltro riuscire ad evitare l’impatto con la fiancata sinistra contro la parte frontale della Mercedes.

La velocità tenuta dalla F. al momento dell’incidente, leggermente superiore a quella consentita in quel tratto (60 kmh.), non aveva contribuito in alcun modo – ha accertato la Corte – alla causazione dell’incidente nè ad aggravarne le conseguenze.

Pertanto, la Corte territoriale non ha semplicemente ritenuto che la invasione della carreggiata opposta, da parte di R.N.O. (conducente della BMW) fosse – da sola – sufficiente a ritenere la esclusiva responsabilità della stessa, ma ha negato qualsiasi responsabilità concorrente della F. nella causazione dell’incidente, ritenendo che questa avesse compiuto ogni manovra possibile per evitare l’urto.

La sentenza impugnata mostra di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può′ anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo". (Cass. 19 maggio 2008 n. 12694).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *