Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15719 SIMULAZIONE NEI CONTRATTI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Banca Nazionale del lavoro, dichiarandosi creditrice di M. A. e di B.A.M. in forza di due decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio i debitori chiedendo che venisse accertata la simulazione assoluta, o disposta la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto pubblico (OMISSIS), con il quale i convenuti stessi avevano costituito in fondo patrimoniale l’unico immobile di loro proprietà.

I convenuti hanno resistito, chiedendo il rigetto di ogni domanda.

Il Tribunale di Roma ha accolto l’azione revocatoria, con sentenza 3 aprile 2001, che la Corte di appello di Roma ha confermato, con sentenza 3 giugno – 1 luglio 2004 n. 3080.

Il M. e la B. propongono cinque motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 30 settembre 2005.

Resiste BNL con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, sul rilievo che – applicata una prima volta la sospensione feriale dei termini processuali – il compimento dell’anno dalla data del deposito della sentenza impugnata (1.7.2004) sarebbe venuto a cadere il 17.8.2005, da dilazionarsi al 16 settembre 2005 e non al 30 settembre successivo, data della notificazione del ricorso.

Ed invero, a causa della prima sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2004) il termine non era interamente decorso alla data di inizio del secondo periodo feriale (1 agosto 2005) ed è rimasto ancora sospeso fino al 15 settembre 2005, per riprendere a decorrere dal 16 settembre.

La tesi della resistente, secondo cui il termine sarebbe venuto a scadere il 17.8.2005 e quindi al 16 settembre successivo, contraddice al testo di legge in materia, il quale dispone che i termini processuali sono sospesi, non semplicemente interrotti, durante l’intero periodo feriale.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 sul rilievo che la Corte di appello non ha preso in esame le ragioni di merito dell’impugnazione, aventi ad oggetto l’insussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, limitandosi a pronunciare sulla sola eccezione avente ad oggetto l’incompatibilità logica, non rilevata dal Tribunale, fra la domanda di accertamento della simulazione e la domanda di revoca dell’atto, proposte da BNL. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo deducono violazioni di legge (art. 2901 e 2697 c.c., art. 100 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha accolto l’azione revocatoria, ritenendo che ne sussistessero i presupposti.

3.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, non sono fondati.

4.- Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha correttamente deciso che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà fra le domande attrici, essendo stata l’azione revocatoria proposta solo in subordine e per il caso di mancato accoglimento dell’azione di simulazione.

Non è stata chiesta, quindi, la revoca di un. atto simulato, come assumono i ricorrenti, ma la revoca di un atto valido, essendo stata la domanda formulata solo subordinatamente al rigetto dell’azione di simulazione.

5.- Quanto agli altri motivi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto non proposte le doglianze di merito circa l’insussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. Gli appellanti infatti non hanno dedotto in capi separati e specifici le loro censure, nè hanno precisato per quali ragioni e sotto quali aspetti la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente deciso;

^ a richiamare genericamente le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, donde l’inammissibilità dell’appello (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 31 marzo 2010 n. 7786).

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il primo e il quinto motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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