Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15709 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2001 F. P. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Benevento C.M., R.G. e la Mediolanum Assicurazioni s.p.a. per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Assumeva l’attore che quel giorno era alla guida dell’auto di sua proprietà, una Fiat Ritmo, quando il C., conducente di un motociclo Piaggio Zip 50, di proprietà del R. e assicurato per la r.c.a. dalla Mediolanum s.p.a., aveva azzardato un sorpasso mentre sopraggiungeva nello stesso senso di marcia I.R., alla guida di una autovettura Fiat Punto di sua proprietà, che sorpassava entrambi i mezzi in una zona ove la segnaletica vietava tale manovra: affermava che la Fiat Punto aveva attinto lo scooter, che a sua volta aveva tamponato l’auto di proprietà dell’attore;

lamentava che a seguito dell’impatto aveva subito danni quantificabili in L. 600.000.

Si costituivano il C. ed il R., sostenendo che la responsabilità del sinistro era da ascriversi concorsualmente ai conducenti delle due autovetture; affermavano in particolare che la Fiat Ritmo, ferma sulla destra, si era immessa all’improvviso nel flusso della circolazione, mentre il C. stava superando, ed aveva urtato il ciclomotore mentre sopraggiungeva da tergo la Fiat Punto che aveva tamponato il medesimo ciclomotore schiacciandolo ancora di più contro la Fiat Ritmo; lamentavano che a seguito dell’incidente il ciclomotore aveva subito danni ed il C. aveva riportato lesioni personali: chiedevano pertanto di essere autorizzati a chiamare in causa la I., la Cattolica Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Ritmo) e la Axa Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Punto) al fine di ottenere la condanna in solido dell’attore e dei predetti chiamati in causa al risarcimento dei danni in questione.

Veniva autorizzata la chiamata in causa dei predetti.

Con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2004 il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilità esclusiva del C., condannava lo stesso, R.G. e Mediolanum Assicurazioni s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 310,00 in favore del F. e di Euro 892,43 in favore della I.; rigettava la domanda riconvenzionale del C. e del R..

Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 18 aprile 2006 rigettava l’appello proposto dal C. e dal R. che condannava alle spese.

Propongono ricorso per Cassazione C.M. e R.G. con due motivi.

Resistono con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a. e la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg. art. 1917 c.c. art. 1292 c.c. e art. 182 c.p.c. avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto irregolare la costituzione della Mediolanum, senza fare ricorso alla procedura per la regolarizzazione del contraddittorio prevista dall’art. 182 c.p.c..

Si deve rilevare che la pronunzia del giudice dell’appello che ha disposto la condanna al risarcimento dei danni dei soli C.M. (conducente del motociclo) e R.G. (proprietario dello stesso) e non della compagnia assicuratrice Mediolanum Assicurazioni s.p.a. non è stata oggetto di impugnazione. Ne discende che la questione del difetto di valida rappresentanza processuale della Mediolanum è preclusa in questa sede, poichè essa costituisce il presupposto della pronuncia di merito, ormai passata in cosa giudicata (in tal senso: Cass. 30 ottobre 2009 n. 23035).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione e disapplicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 148. 149 e 154 C.d.S. avendo la sentenza impugnata ricostruito in modo inesatto la dinamica del sinistro.

Le censure proposte si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per Cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento dei giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di Axa Assicurazioni s.p.a. in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari; e in favore di Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari; oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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