Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15708 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 dicembre 2004 – 14 marzo 2005 la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da F.A. e C.R. ed, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale dell’11 giugno 2001, revocava la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore della SAI (poichè la compagnia di assicurazione era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e dunque non aveva sopportato alcun onere per la gestione della lite).

F.A. e C.R., nella rispettiva qualità di conducente e terza trasportata, avevano chiesto la condanna di F.R. e R.R., nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente della Panda Fiat targata (OMISSIS), al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale del (OMISSIS).

Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande proposte dagli attori, sul rilievo che mancava la prova della proprietà dell’autovettura in capo alla R. e del fatto che al momento dell’incidente alla guida della vettura vi fosse proprio R. R..

Quest’ultimo, effettivamente, non si era costituite in giudizio.

Tuttavia, questa circostanza – di per sè sola – non era sufficiente a fare accogliere la domanda. Le testimonianze raccolte non avevano fornito elementi utili, ai fini dell’accertamento dei fatti.

Avverso tale decisione F.A. e C.R. hanno proposto ricorso per Cassazione, sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la SAI Fondiaria s.p.a. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1325, 1326, 1327, 1418, 1470, 1476, 1477, 2043, 2644, 2683, 2684, 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 166, 167, 180, 345, 346, 359 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 6 mancato e/o errato esame di tutti gli elementi presenti nel processo, nullità della sentenza o del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Il Tribunale aveva ritenuto non provata la legittimazione passiva della signora R.F., quale proprietaria del veicolo danneggiaste Fiat Panda targata (OMISSIS) e concluso che non vi era neppure la prova che alla guida della vettura Fiat Panda, al momento dell’incidente, vi fosse proprio R.R., il quale era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

La decisione del Tribunale era stata sottoposta a specifica censura da parte degli originari attori, i quali avevano sottolineato la condotta processuale tenuta dai due convenuti, i quali non avevano contestato la legittimazione passiva di F. e R. R.. Quest’ultimo, come già ricordato, era rimasto contumace in tutto il giudizio di primo grado. La R.F., invece, non aveva preso posizione sui fatti posti dagli attuali intimati a fondamento delle rispettive domande, non avendo contrastato la domanda nè in ordine alla sua legittimazione passiva quale proprietaria della Fiat Panda, nè in ordine alla circostanza che detto veicolo avesse provocato il sinistro per cui è causa.

I ricorrenti sottolineano che secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, da parte del convenuto, equivale ad ammissione.

Nel caso di specie, l’accordo sulla compravendita del veicolo danneggiante era già stato sottoscritto, anche se non era stato pagato il prezzo convenuto per la compravendita.

La iscrizione nel pubblico registro automobilistico pone, tra l’altro, in capo a colui che appare essere proprietario del veicolo una presunzione semplice della titolarità del diritto.

Con il secondo motivo (in via gradata e subordinata mancato accoglimento del primo motivo di ricorso) i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2054, 2697 c.c. artt. 101, 102, 112, 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 164, 184, 345, 346, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c, art. 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23 mancato esame della documentazione in atti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In via del tutto subordinata, i ricorrenti rilevano che, in ogni caso, avendo ritenuto non provata la proprietà della autovettura Fiat Panda in capo alla R.F. al momento del sinistro, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della decisione del Tribunale, rimettendo la causa al giudice di primo grado, ordinando la integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso spa Autoservizi Maggiore, ai sensi degli artt. 102 e 354 c.p.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 23.

Rilevato che nel caso di specie si era verificata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata da entrambi i giudici di merito, la sentenza di appello doveva essere cassata sul punto.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura in questa sede, i giudici di appello hanno concluso che non vi era prova del fatto che R.F. fosse proprietaria della vettura al momento dell’incidente, nè che alla guida della, stessa fosse proprio R.R..

Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di F. A. e di C.R.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’individuazione dell’effettivo proprietario di un veicolo, i dati del pubblico registro automobilistico forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l’art. 1376 c.c..

La Corte territoriale ha esaminato le risultanze processuali ed ha concluso, con motivata argomentazione, che anche se R. F. aveva acquisito, al momento dell’incidente, il possesso della autovettura Fiat Panda, tuttavia, la stessa non era ancora proprietaria della autovettura.

Sulla base di tali motivazione, i giudici di appello hanno concluso che R.F. non versava in posizione di, responsabilità per danni provocati dalla circolazione dell’autoveicolo.

Anche il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, è destituito di fondamento.

La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti riguarda la diversa ipotesi nella quale l’attore abbia agito in giudizio L. n. 990 del 1969, ex art. 23 convenendo in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado dei processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno convenuto in giudizio, nella qualità di proprietario del veicolo, un soggetto che non rivestiva tale qualità.

In tale ipotesi, di errata individuazione del soggetto legittimato passivamente, non trova applicazione la norma dell’art. 354 c.p.c..

L’obbligo di disporre la integrazione del contraddittorio – in particolare in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore (L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 1) sussiste solamente nel caso in cui manchi la prova che l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al responsabile civile.

In tal caso, infatti, vi è la esigenza di integrare il contraddittorio incompleto, mediante la vocatio in ius di tutti coloro che la legge, in astratto, individua quali litisconsorzi necessari.

Nel caso di specie, il contraddittorio è stato instaurato mediante citazione notificata all’assicuratore ed alla persona che gli attori hanno ritenuto di individuare quale soggetto responsabile civile, nonostante essi avessero la possibilità di verificare il contrario ancor prima della notifica dell’atto introduttivo.

La sentenza impugnata non è affetta, pertanto, da alcuna nullità sotto il profilo in esame, posto che non vi era, da parte di entrambi i giudicanti, alcun obbligo di disporre la integrazione del contraddittorio – di per sè già completo per come individuato (seppure erroneamente) dai ricorrenti, in forza dell’art. 102 c.p.c..

Si richiama, per qualche riferimento, la decisione di questa Corte, secondo la quale qualora: "il danneggiato abbia agito nei confronti dell’assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell’assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell’impresa legittimata, ma rigettare la domanda".(Cass. 14 giugno 2007 n. 13955).

Deve pertanto ritenersi inoppugnabile la decisione di rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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