Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15704 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La signora S.K. nella veste di danneggiata, con citazione conveniva dinanzi al giudice di pace di Lovere, il proprietario assicurato S.V. e la assicuratrice Assitalia, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti ad un incidente stradale del (OMISSIS) nel corso del quale la Ford Fiesta condotta da R.A., ma di proprietà ed assicurata dal S., con una manovra di sorpasso a destra determinava lo scontro con la Toyota condotta dalla attrice.

2. Il giudice di Pace con la sentenza n. 97 del 2003 rigettava la domanda attrice e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione ha proposto appello la S. insistendo per la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni e chiedendo in via istruttoria la ammissione di prove già richieste nello atto di citazione in riassunzione. Resisteva la società assicuratrice e proponeva appello incidentale in punto di compensazione delle spese; restava contumace il S..

4. Il Tribunale di Bergamo, quale giudice di appello, con sentenza del 22 aprile 2005 rigettava gli appelli principale e incidentale e compensava le spese del grado tra le parti.

5. Contro la decisione ricorre S. deducendo unico complesso motivo di ricorso; resiste la assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento.

Nel motivo di gravame si deduce "Violazione e falsa applicazione dello art. 350 c.p.c. e vizio di motivazione; violazione dell’art. 281 ter c.p.c.; contradditorietà e violazione dello art. 24 Cost., comma 2, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 5".

La tesi svolta a sostegno delle violazioni denunciate consiste nel denunciare il vizio della motivazione della sentenza di appello, per non avere ammesso le prove testimoniali che erano state dedotte dinanzi al giudice di pace di Lovere nella citazione in riassunzione. La mancata ammissione di tali prove ha poi pregiudicato il diritto della difesa, costituzionalmente garantito.

Il motivo di ricorso risulta infondato per la ragione che non centra la ratio decidendi di ordine processuale, correttamente rilevata dalla Corte di appello, secondo cui la parte, in sede di appello, chiedendo il rinvio della causa per le conclusioni, ha rinunziato alla assunzione delle prove in sede di appello.

Neppure il Tribunale, quale giudice di appello, vincolato al principio dispositivo, avrebbe potuto ammetterle di ufficio, atteso che non si trattava di prove acquisite al processo e dunque non ancora ammesse.

Non sussiste pertanto alcun error in procedendo in ordine alle norme processuali richiamate, e la motivazione appare coerente al rispetto delle regole processuali ed al principio della disponibilità delle prove, senza che risulti violato alcun diritto della difesa. Vedi sul punto Cass. 12241 del 2002 e Cass. n. 91 del 2007.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese ed onorari di questo giudizio si cassazione, in favore della resistente Assitalia, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente S.K. a rifondere alla Assitalia spa la somma di Euro 1800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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