T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-03-2011, n. 1649 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, LEONE GIORGIO impugnava il provvedimento del 24.09.1994 con cui il Comando Regione Carabinieri della Campania lo trasferiva dalla Stazione dei Carabinieri di Avellino a quella di Dugenta e ne chiedeva la sospensione dell’efficacia nonché l’annullamento.

1.2. Si costituiva il Ministero della Difesa che chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Con ordinanza del 23.11.1994, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione.

1.4. Con nota del 24.06.2010 il Ministero della Difesa faceva presente che il ricorrente era stato posto in congedo a domanda a far data dal 1994 e che, quindi, riteneva esser sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione della causa.

1.5. Tale conclusione era fermamente contestata dal ricorrente con memoria difensiva depositata il 15.09.2010.

1.6. All’esito dell’udienza di trattazione del 23.02.2011, fissata giusta istanza di prelievo del 14.05.2010, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2.1. Il provvedimento impugnato trasferiva il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, dalla Compagnia di Avellino alla Stazione di Dugenta in virtù di una situazione di incompatibilità ambientale generata dalla sussistenza di gravi pregiudizi penali a carico dei congiunti del ricorrente medesimo residenti in Quindici e da altri elementi individuati nella nota n. 233/93 della Compagnia dei Carabinieri di Baiano).

2.2. Il ricorrente censura il provvedimento per: 1) eccesso di potere in quanto i familiari del ricorrente non sarebbero gravati da precedenti per gravi reati; 2) contraddittorietà e difetto di motivazione in quanto le condizioni alla base del trasferimento erano già esistenti sin dall’inizio del proprio servizio presso la Stazione di Avellino; 3) illogicità per l’assenza di rapporto tra la Stazione dei Carabinieri di Avellino ed il Comune di Quindici; 4) violazione dell’art. 3 L. 241/1990 in quanto il provvedimento è motivato per relationem a un "foglio" della Stazione dei Carabinieri di Baiano che non è stato posto a conoscenza del ricorrente.

2.3. L’Amministrazione, produceva una relazione da cui risultava che le informazioni alla base del provvedimento di trasferimento erano state acquisite nel corso dell’istruttoria in merito alla domanda del ricorrente di essere autorizzato a risiedere in luogo diverso dalla sede di servizio.

2.4. Nell’ambito di tale procedimento, appunto, la Compagnia dei Carabinieri di Baiano (nota del 21.05.1993 prot. 233/93) faceva presente che i familiari della moglie del ricorrente erano gravati da numerosi precedenti penali e che, in particolare: il suocero S.U., oltre ad essere gravato da precedenti penali per rissa e porto d’armi era "annoverato come fiancheggiatore del clan" camorristico "G.", sottoposto alla misura di prevenzione della diffida e proposto nel 1985, per inibizione alla detenzione di armi (non accolta); il cognato, S.S., presentava pregiudizi penali per reati minori; infine, la cognata S.P. risultava sposata con G.A., pluipregiudicato per rissa aggravata, lesioni con arma, spari in luogo pubblico.

3.1. Preliminarmente, deve riconoscersi in capo al ricorrente un perdurante interesse alla decisione del ricorso nonostante l’avvenuto collocamento in congedo poco dopo il trasferimento di cui al provvedimento qui impugnato.

3.2. Infatti, non possono certo escludersi profili risarcitori anche in relazione all’evidente connessione tra il trasferimento e la richiesta di congedo.

4.1. Risolta in senso affermativo la questione di ammissibilità del ricorso, è necessario analizzare congiuntamente le descritte censure che si presentano logicamente connesse.

5.1. Giova osservare, innanzitutto, che l’amministrazione, in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale di militari e di dipendenti delle forze dell’ordine, gode di ampia discrezionalità nell’apprezzare la situazione suscettiva di ostacolare la serenità e l’imparzialità nello svolgimento del servizio né, tale valutazione può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1675; Consiglio Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 85). In proposito, è sufficiente che, dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura del dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 777) e ciò a prescindere da profili di colpa del dipendente medesimo in quanto il trasferimento per incompatibilità non presenta alcun carattere sanzionatorio.

5.2. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è del tutto adeguata in quanto sono riportati due elementi di valutazione: la citata nota della Compagnia dei Carabinieri di Baiano e i "gravi precedenti penali" a carico di alcuni affini del ricorrente.

5.3. In primo luogo, la nota della compagnia di Baiano deve ritenersi a pieno titolo integrata nel corredo motivazionale dell’atto senza che sia ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 L. 241/1990 (censura sub 4), in quanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale anche di questa sezione, la motivazione "per relationem" è ammessa sempre che l’atto a cui ci si riferisce sia indicato e, quindi, conoscibile dall’interessato anche mediante l’esercizio del diritto di accesso, mentre non è necessario che l’atto richiamato sia materialmente allegato al provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27393; T.A.R. Lombardia Milano sez. IV 06 luglio 2010 n. 2778; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 06 novembre 2007, n. 10701).

5.4. In tal senso, non rileva la maggiore o minore gravità, né la prossimità o la risalenza dei precedenti penali da cui sono gravati alcuni congiunti e affini del ricorrente (censura sub 1), ma il quadro complessivo che, indubbiamente, mostra una inclinazione a delinquere di taluni di essi nonché una preoccupante contiguità a un noto clan camorristico (il clan G.).

5.5. Orbene, non può dubitarsi che la contiguità di alcuni congiunti di un dipendente dell’Arma con un clan camorristico, possa indurre a trasferire il militare in luogo distante da quello di residenza dei congiunti medesimi così da evitare qualsivoglia contatto o possibilità di compromissione della serenità del dipendente e del prestigio del Corpo.

5.6. Va detto, in proposito, che il giudizio circa l’inopportunità dello svolgimento di delicate mansioni nella Compagnia provinciale di Avellino è del tutto logico e privo di profili di travisamento nella misura in cui il comune di Quindici, situato, appunto, in provincia di Avellino, presenta un’evidente contiguità territoriale con il luogo di svolgimento del servizio da parte del ricorrente (censura sub 3); questi, peraltro, era addetto alla centrale operativa e, a tal fine, godeva di particolari prerogative di segretezza che, con valutazione parimenti congrua, gli sono state revocate in virtù delle descritte frequentazioni (di tale ultima circostanza, comunque, non v’è traccia nel provvedimento).

5.7. Da ultimo, va respinto l’argomento (censura sub 2) secondo cui vi sarebbe una contraddittorietà nell’agire dell’amministrazione che, anche in precedenza, sarebbe stata a conoscenza delle condizioni che hanno fondato il provvedimento impugnato. A prescindere dalla circostanza che, vista la delicatezza degli interessi coinvolti e il peculiare "status" dei dipendenti dell’Arma, l’Amministrazione ben potrebbe modificare la propria valutazione nel corso del tempo, non può tacersi che la ricostruzione fornita nella relazione del Comando della Campania è coerente con la rinnovata valutazione in merito all’incompatibilità ambientale del ricorrente; emerge, infatti, e tale affermazione non è contestata, che gli elementi di conoscenza che sono sottesi all’emanazione del provvedimento impugnato sono stati acquisiti solo nel corso dell’istruttoria in merito all’autorizzazione, richiesta dal ricorrente, a risiedere in Comune diverso dal luogo dell’ufficio ove prestava servizio.

6.1. Quanto precede dimostra l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

6.2. La particolare natura della questione integra giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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