T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 282 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto trasmesso all’ufficio postale per la notifica in data 7 dicembre 2010 e depositato il successivo giorno 30, la società SALCRI a r. l. – premesso di avere acquistato nel 1989 dal sig. M.T. quattro fabbricato in corso di realizzazione posti sulla sommità di Monte Orlando in Gaeta – ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli. 117 e 31 del D.L.vo 104/10, per l’accertamento dell’obbligo dell’ Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza in data 12.6.2010 riguardante:

– la definizione della domanda di condono edilizio presentata dal dante causa M.T. in data 26.3.1986 prot. n. 9440/636S relativa ai suddetti immobili, la cui realizzazione era stata sospesa a seguito della realizzazione di alcune varianti ritenute illegittime dalla Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio;

– l’annullamento in sede di autotutela dei provvedimenti con cui è stato denegato il condono edilizio ex L. 724/94;

– la restituzione dell’area acquisita al patrimonio del Comune;

– il risarcimento dei danni.

2) Espone, che la complessa vicenda si è sviluppata nel corso degli anni con la presentazione di una prima domanda di condono nel 1986 (ex L. 47/85), l’adozione di pareri favorevoli alla sanatoria paesaggistica annullati dal Giudice Amministrativo su ricorsi proposti dal comune di Gaeta, e con il rigetto della successiva domanda di condono edilizio presentata nel 1995 (ex L. 724/94), a seguito del quale il Comune resistente ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 198 del 28.6.2000, la determinazione n. 11140 del 29.2.2001 di acquisizione dei beni e, infine, proceduto alla coattiva demolizione dei fabbricati.

Successivamente, a seguito del reperimento di atti e documenti mai valutati dal Giudice Amministrativo, la ricorrente, con istanza del 12.10.2009, ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Latina e Frosinone un nuovo pronunciamento, a seguito del quale, l’Amministrazione adita ha dichiarato che le porzioni di fabbricato già oggetto di nulla osta paesaggistico ex D. M. 27.4.1976 e delle istanze di condono ex art. 31 L. 47/85 non necessitavano di alcun ulteriore nulla osta paesaggistico, ciò dal momento che, a seguito della sospensione dei lavori disposta con ordinanza del 30.6.1970 dal Sindaco di Gaeta, i medesimi non erano mai più stati ripresi e che pertanto alcuna ulteriore volumetria era stata realizzata.

3) Ciò premesso, risultando evidente da tale pronunciamento della Soprintendenza, che sia i provvedimenti con cui era stato denegato il condono ex L. 724/94, sia i provvedimenti con cui era stata disposta ed eseguita l’acquisizione e demolizione coattiva dei fabbricati risultavano fondati su presupposti arbitrari e illegittimi, e considerato che il Comune di Gaeta non ha mai esitato la domanda di condono edilizio ex L. 47/85 prot. n. 8440/636S del 26.3.1986, la ricorrente, con istanza in data 12.6.2010, ha chiesto al Comune resistente la definizione del procedimento di sanatoria di cui alla succitata domanda di condono edilizio presentata dal sig. M.T..

4) Con atto depositato in data 21 febbraio 2011, si è costituito in giudizio il comune di Gaeta, deducendo, in particolare, di essersi pronunciato anche sulla domanda di condono del 1986 con il provvedimento n. 313 prot. 31229 del 20.11.1990.

5) Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione

6) Il ricorso è infondato.

7) Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune di Gaeta ha definito il procedimento avviato con la presentazione della domanda di condono del 1986 con il provvedimento prot. n. 31229 del 20.11.1990.

Con esso, il Comune resistente, richiamato il D.M. 18.9.90 con cui l’Amministrazione statale ha annullato il parere favorevole ex art. 32 L. 47/85 espresso dalla Regione Lazio, ha applicato l’art. 32 comma 3 (che recita: "Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 33") e l’art. 33 comma 3 (che recita: "Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I") della L. cit. e ordinato la demolizione delle quattro villette in argomento.

8) Peraltro, anche a prescindere dall’esistenza del descritto provvedimento, va evidenziato che con la presentazione della seconda domanda di condono (nel 1995) la ricorrente si è determinata nel sottoporsi a una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione sulla base della L. 724/94 che l’Amministrazione ha esitato con altro provvedimento di rigetto.

Di conseguenza sarebbe comunque venuto meno obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso anche sulla domanda del 1986.

9) Per quanto riguarda l’istanza di annullamento in autotutela, è noto che "Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio – rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241. Infatti, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all’istanza del privato (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 6.7.2010 n. 4308).

10) Infine, anche in merito alle ulteriori istanze contenute nella nota del 12.6.2010, non sussiste alcun obbligo di pronuncia da parte dell’Amministrazione trattandosi di determinazioni consequenziali all’eventuale ottenimento del condono.

11) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

12) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1247/10, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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