Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-06-2011, n. 13157 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 633 c.p.c., V.D., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di tale amministrazione per il rimborso di contributi previdenziali mensili relativi all’anno 2005, in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa di emergenza successiva al sisma, che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (OPCM n. 3523 del 29.11.2002 e successive ordinanze di integrazione e di proroga).

Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 29.06.2006 respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Amministrazione e confermava il provvedimento monitorio, disattendendo le argomentazioni dell’opponente circa l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori privati.

Tale decisione, appellata, dall’Amministrazione, è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 125 del 2008, la quale ha osservato che la sospensione del versamento dei contributi doveva ritenersi applicabile anche alla categoria dei lavoratori pubblici, in quanto colpiti anche essi dal disagio conseguente agli eventi sismici.

La Corte territoriale ha aggiunto che a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006 (convertito nella L. n. 290 del 2006), di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992, in quanto l’OPCM n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002 (convertito nella L. n. 286 del 2002), non oggetto di interpretazione autentica. La stessa Corte ha precisato che la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro.

Contro tale sentenza il Ministero in epigrafe ricorre per cassazione fondato su cinque motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Viene autorizzata da parte del collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento ( D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2 – convertito nella L. n. 290 del 2006; L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con l’art. 7 dell’OPCM n. 3253 del 29.11.2002 e successive ordinanze; D.L. n. 245 del 2002, convertito nella L. n. 286 del 2002).

Sostiene al riguardo che il giudice di appello ha fatto malgoverno di tale normativa, che, per effetto dell’interpretazione autentica anzidetta di cui al richiamato D.L. n. 263 del 2006, art. 6 si applica nei confronti dei soli datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro pubblici e relativi dipendenti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002 (convertito nella L. n. 286 del 2002), in combinato disposto con la L. n. 225 del 1992, art. 5 e del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2, (convertito nella L. n. 290 del 2006). La norma di interpretazione autentica, ad avviso dell’Amministrazione, trova applicazione anche alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel quadro del D.L. n. 245 del 2002 ed adottate ai sensi della L. n. 225 del 1992.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, laddove l’impugnata sentenza estende la sospensione del versamento dei contributi anche alla fase autonoma della trattenuta da parte del datore di lavoro della quota parte spettante al lavoratore.

Con il quarto e quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 Cod. Civ. e vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata risulta erronea nella parte in cui ha omesso di considerare l’efficacia liberatoria del versamento dei contributi, effettuato in buona fede dall’Amministrazione all’INPDAP sulla base di apposita circolare di quest’ultimo ente, ed in presenza di acclarata incertezza interpretativa.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

La L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 2 – prevede che "per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 (deliberazione dello stato di emergenza), si provvede … anche a mezzo di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico". Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 de 2006), stabilisce che "la L. n. 225 de 1992 si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile". L’OPCM n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002, e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico di lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra; i suddetti termini sono stati poi prorogati dall’OPCM n. 3279 del 2003, OPCM n. 3300 del 2003 e OPCM n. 3308 del 2003.

L’anzidetta OPCM n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5); nel preambolo viene richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia alla disciplina e alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze della protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma i bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006). Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui al ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la non incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006), è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati al datore di lavoro e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori- a alla ratto della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 325 del 2008),la quale ha rilevato che corrisponde ad un princìpio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati. Questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità di due termini presi a paragone.

3. In conclusione il ricorso merita accoglimento, proprio in relazione al fatto che l’OPCM n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretata alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 del 2006).

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata dal dipendente.

4. Le incertezze interpretative relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, costituiscono giustificate ragioni per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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