Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 28-03-2011, n. 12353 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.7.2010, il giudice del Tribunale di Cuneo in veste di giudice dell’esecuzione, deliberava su una richiesta di V.D. di ridefinizione dell’entità della pena in espiazione, calcolata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Cuneo, il 9.10.2009: in detto provvedimento era stata calcolata la pena da espiare in anni 33, mesi due e giorni cinque, ma il condannato chiedeva applicarsi il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p.. Il tribunale di Cuneo, aderendo a tale richiesta, concludeva ridefinendo la misura della pena da espiare in anni ventisei, mesi due e giorni quattro di reclusione, in ragione del fatto che venivano ritenute ricomprese nel cumulo tutte le pene inflitte, anche quelle già espiate, – contrariamente a quanto operato dal PM – per poter far valere sul complesso l’effetto moderatore previsto dall’art. 78 c.p., dopo di che veniva operata la detrazione del periodo di carcerazione presofferta e venivano detratte le pene estinte per effetto dell’indulto: di qui la ragione della differenza della misura.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Pm di Cuneo, per eccepire che la detrazione per l’indulto doveva essere operata prima di fare scattare gli effetti moderatori di cui all’art. 78 c.p., trattandosi di un temperamento offerto dal sistema, solo per le pene che effettivamente si devono eseguire; diversamente opinando, il condannato godrebbe di un duplice abbattimento, poichè dapprima fruirebbe dell’applicazione del criterio moderatore e poi dello scorporo integrale delle pene dal cumulo giuridico, per effetto del condono. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il PG ha chiesto di annullare detto provvedimento, poichè devono innanzitutto detrarsi, in sede di cumulo, le pene coperte da indulto e solo dopo si deve operare con il criterio moderatore dell’art. 78 c.p., ragion per cui è errato il modus procedenti del Tribunale di Cuneo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ principio consolidato quello secondo cui se l’indulto riguarda solo alcune delle pene da inserire nel cumulo, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e quindi occorre procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l’applicazione del beneficio indulgenziale, quindi effettuare la riduzione prevista dall’art. 78 c.p., solo all’esito di tale operazione. E’ irrilevante la circostanza che l’applicazione di tale principio renda di fatto inoperante il riconoscimento dell’indulto, in quanto la pratica inoperatività dell’effetto estintivo dell’indulto deriva dal fatto che la pena, pur ridotta per la corretta applicazione del beneficio indulgenziale, entrando nel cumulo, porta la pena complessivamente determinata, a livelli superiori di quelli previsti dal cumulo giuridico e lascia invariato il limite massimo. Il criterio moderatore del cumulo giuridico si pone come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte da condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima a seguito di fruizione dell’applicazione del criterio mediatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (cft.

Cass. Sez. 1, 6.3.2008, n. 12709).

La soluzione adottata dal giudice dell’esecuzione è quindi non conforme al dettato normativo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, con il che la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al PM di Cuneo per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al PM di Cuneo, per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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