T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 2570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sindaco di Roma – Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006, con atto n. 266 del 22 febbraio 2010, ha ordinato che, con decorrenza immediata, i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti sono eseguiti con le modalità tecniche indicate nella scheda allegata all’ordinanza, escludendo dall’applicazione della direttiva gli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata.

Di talché, I. S.p.a. – la quale gestisce impianti tecnologici sotterranei e fornisce pubblici servizi – ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Nullità per carenza di potere. Incompetenza. Violazione, erronea e falsa interpretazione e applicazione dell’OPCM n. 3543 del 26.9.2006, del D.P.C.M. del 18.12.2009, dell’art. 5 L. 225/1992. Violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei poteri emergenziali e di adozione delle ordinanze di necessità ed urgenza. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica ed in particolare difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà interna ed irragionevolezza, sviamento. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ed illogicità.

L’ordinanza impugnata esulerebbe dal perimetro dei poteri extra ordinem del Commissario delegato, espressamente prorogati dal DPCM del 18 dicembre 2009 al solo fine di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l’emergenza nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma nei limiti dettati dall’OPCM del 29 giugno 2006.

Tra gli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata non rientrerebbe la fattispecie regolamentata con l’ordinanza n. 266/2010, vale a dire i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, atteso che il rifacimento del manto stradale sarebbe una mera opera di manutenzione ordinaria che non può rientrare nei programmi d’urgenza ed emergenza di riqualificazione dell’infrastruttura viaria.

Con l’approvazione del nuovo regolamento scavi, in data 23 novembre 2009, il Comune di Roma ha modificato l’art. 21 che già specificamente delinea le modalità di ripristino della pavimentazione stradale da parte dei soggetti che eseguono lavori di scavo, per cui l’ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria rispetto a quanto già stabilito dal nuovo regolamento, il quale ha limitato la possibilità di chiedere l’ampliamento del ripristino della superficie della pavimentazione a casi specifici e per motivazioni oggettive.

L’ordinanza impugnata, quindi, sarebbe priva di adeguata istruttoria e carente di motivazione.

L’iniziativa assunta potrebbe trovare più plausibile spiegazione nelle esigenze del Comune di Roma non solo di mantenere in vigore i numerosi contratti di lavoro a tempo indeterminato riguardanti il Corpo di Polizia Municipale, ma anche nella intenzione di scaricare sulle imprese che eseguono scavi per pubblici servizi l’onere di porre rimedio alla situazione di manutenzione stradale della città di Roma, onere che dovrebbe gravare sul Comune stesso.

Il Commissario delegato non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla necessità di discostarsi dal regolamento scavi emesso due mesi prima.

Il provvedimento, inoltre, sarebbe contraddittorio ed illogico nella parte in cui è disposta una modalità di ripristino che andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita della collettività, considerata la necessità di procedere al divieto di sosta non solo delle auto parcheggiate nell’area di intervento, ma anche di quelle parcheggiate sull’altro lato della strada, normalmente non interessata ai lavori nonché la necessità di procedere alla chiusura della strada al traffico stradale o al restringimento della carreggiata per tutto il tempo necessario alla realizzazione del ripristino stradale.

I vari Municipi di Roma avrebbero esteso l’applicazione dell’ordinanza anche ai lavori di Pronto Intervento già disciplinati dal regolamento scavi, ma ciò si porrebbe in contrasto con la stessa ordinanza che fa specifico riferimento agli scavi realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento.

Violazione del principio di riserva di legge in relazione all’art. 23 Cost., dell’art. 1 l. 689/1981 e dell’art. 7 bis d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica, illogicità o irragionevolezza.

L’onere di eseguire interventi manutentori che esulano rispetto al dovere di ripristinare l’area interessata ai lavori di scavo si presenterebbe quale imposizione di una sorta di sanzione, nella misura in cui comporta un aggravio economico a carico degli operatori interessati, che andrebbe oltre il dettaglio di una prescrizione tecnica nel rispetto della quale eseguire un ripristino di manto stradale.

La richiesta di ripristino avanzata dal Sindaco di Roma – Commissario delegato, assumendo nella sostanza la natura di sanzione, sarebbe arbitraria e contra legem.

Con motivi aggiunti, l’I. ha dedotto l’illegittimità derivata della nota in data 2 novembre 2010 dell’amministrazione comunale, Municipio Roma XVI, avente ad oggetto il rispetto dell’ordinanza del Sindaco n. 266/2010.

A tal fine, ha richiamato i motivi d’impugnativa già proposti con il ricorso introduttivo del giudizio.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica; nel merito, le amministrazioni resistenti hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.

La ricorrente ha depositato altre memorie a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica.

2. Con l’impugnato provvedimento del 22 febbraio 2010, il Sindaco di Roma, quale Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3453 del 26 settembre 2006, ha ordinato che, con decorrenza immediata, i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti sono eseguiti con le modalità tecniche indicate nella scheda allegata all’ordinanza ed ha altresì escluso dall’applicazione della direttiva gli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata.

Con lo stesso atto, ha ordinato che gli Uffici comunali competenti provvedono a dare esecuzione all’ordinanza e che il Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana provvede al coordinamento delle attività connesse con gli adempimenti previsti.

L’ordinanza è stata emanata premesso che:

con nota n. 8346 del 18 febbraio 2010, il Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture e la manutenzione urbana ha segnalato la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti urgenti volti alla regolazione della corretta esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento scavi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009;

tale richiesta, in particolare, trae origine dalla circostanza che i ripristini in questione, per come, peraltro, ampiamente verificabile nell’esperienza quotidiana, si limitano alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato, generando, di fatto, anche se realizzati a regola d’arte ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento, una sostanziale discontinuità del manto stradale, che, per l’effetto, subisce e presenta diversi regimi di portanza della medesima carreggiata stradale;

la differenza tra la superficie stradale rinnovata e quella preesistente, per come sopra determinata, costituisce oggetto di continuo riscontro nelle attività giornaliere della cittadinanza e provoca condizioni di oggettiva pericolosità, soprattutto con riferimento alla sicurezza delle autovetture e dei motocicli, considerato che le non infrequenti disconnessioni della pavimentazione sono suscettibili di determinare sinistri anche di rilevante nocività per uomini e mezzi;

per sanare lo stato di diversificata usura ed ammaloramento del manto stradale della medesima carreggiata, si rende spesso necessario procedere a conseguenti ulteriori complessivi interventi di riqualificazione della superficie stradale interessata ivi compresa la parte da poco ripristinata, con maggiore intralcio del traffico veicolare e ulteriore dispendio di risorse pubbliche;

si ritiene, al contrario, che il corretto stato di manutenzione della rete stradale cittadina si qualifica come elemento di primario rilievo ai fini dell’ordinato scorrimento della circolazione e possa contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività interessata anche in termini di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;

per l’effetto, in aggiunta alle previsioni del richiamato regolamento degli scavi stradali, nelle more dell’approvazione delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale, si ritiene indispensabile impartire apposite direttive recanti le modalità tecniche per la esecuzione dei ripristini degli scavi stradali come dianzi indicati, con esclusione degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata, al fine precipuo di limitare i rischi per la pubblica incolumità nonché il peggioramento delle condizioni di circolazione stradale.

3. Con una prima serie di censure, la ricorrente ha dedotto che l’ordinanza impugnata esulerebbe dal perimetro dei poteri extra ordinem del Commissario delegato.

Le censure sono infondate.

3.1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 4 agosto 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, l. 225/1992, ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma.

Con ordinanza del 26 settembre 2006, in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, ha nominato il Sindaco di Roma, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.

Tale ordinanza, all’art. 1, co. 2, lett. a), ha espressamente previsto che il Commissario delegato provvede all’individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale.

Ne consegue che, se l’attività di ripristino del manto stradale non è specificamente indicata tra quelle che il Commissario delegato, in particolare, può disporre ai sensi delle ipotesi enucleate alle lett. a1, a2, a3 e a4, non può comunque sussistere dubbio sul fatto che, avendo come obiettivo l’individuazione di misure efficaci per la disciplina "della viabilità" e per il "miglioramento della circolazione stradale", egli possa adottare qualunque misura funzionale alla realizzazione dello scopo e, tra queste, evidentemente rientrano le modalità tecniche con le quali eseguire i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi.

In altri termini, l’OPCM del 26 settembre 2006 ha individuato gli obiettivi che il Commissario delegato, in relazione alla situazione di grave crisi per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, deve perseguire – vale a dire, l’individuazione delle misure efficaci, tra l’altro, per la disciplina della viabilità e per il miglioramento della circolazione stradale – e, per la realizzazione dei detti fini, ha indicato una pluralità di strumenti, il che però certamente non esclude che, sebbene non siano incluse tra i mezzi espressamente indicati, il Commissario delegato possa provvedere al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi affidatigli con altre misure coerenti, tra cui è da annoverare quella che costituisce oggetto dell’ordinanza impugnata, vale a dire il ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico, atteso che non è discutibile l’assunto secondo cui la discontinuità del manto stradale a seguito dei ripristini può causare seri problemi alla viabilità ed alla circolazione stradale.

D’altra parte, la circostanza che la situazione del ripristino del manto stradale è stata disciplinata in via ordinaria, e cioè con il regolamento scavi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2009, non esclude che il Commissario delegato, ove ne sussistano i presupposti di necessità ed urgenza, possa intervenire sulla stessa situazione.

3.2 Il Collegio rileva in linea generale che, ai sensi dell’art. 5 l. 225/1992, al verificarsi di determinati eventi, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, e che, ai sensi del secondo e del quinto comma del detto art. 5, può provvedersi per l’attuazione degli interventi anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fermo restando che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Pertanto, tale norma, nell’attribuire il potere di ordinanza in deroga alle leggi vigenti, determina un ribaltamento nella gerarchia delle fonti normative presenti nel nostro ordinamento, investendo l’autorità amministrativa del potere di derogare alla norma ordinaria, sia pure nel rispetto dei principi generali.

Ne consegue che l’art. 5 l. 225/1992 deve qualificarsi come norma eccezionale ed il potere di deroga della normativa primaria conferito alla autorità amministrativa è ammissibile subordinatamente non solo al carattere eccezionale e temporaneo della situazione, ma anche all’esigenza che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio.

Nel caso di specie, l’OPCM del 26 settembre 2006, all’art. 4, ha autorizzato il Commissario delegato a derogare – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 – ad una pluralità di norme, tra cui l’art. 42 d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia, tra l’altro, di organizzazione di pubblici servizi.

Il Commissario delegato, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha agito espressamente in deroga all’art. 42 d.lgs. 267/2000, per cui la relativa azione è stata contenuta nel perimetro delineato dall’ordinanza presidenziale attributiva del potere.

3.3 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 18 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, l. 225/1992, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

La proroga è stata adottata considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all’attuazione del piano di interventi per la riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità nonché del piano parcheggi, finalizzati anche al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Tuttavia, la proroga è stata adottata anche, in generale, al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario, atteso che il Presidente del Consiglio ha ritenuto persistente la predetta situazione emergenziale e che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5, co. 1, l. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza.

Ne consegue che la proroga non può dirsi adottata al solo fine di consentire la realizzazione delle attività in corso alla data della sua emanazione, ma anche per la realizzazione di ogni intervento necessario per il superamento dello stato emergenziale e per il definitivo rientro nell’ordinario, a prescindere dal fatto che gli interventi posti in essere siano o non siano in corso a tale data.

Lo stato di emergenza, infatti, è stato prorogato sic et simpliciter, non con il limitato fine di concludere le iniziative in corso.

4. La ricorrente ha altresì dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria dell’ordinanza impugnata.

La censura non può essere condivisa.

Il Commissario delegato, sia pure basandola su circostanze di carattere essenzialmente empirico, ha fornito un’esaustiva spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a disporre l’integrazione del regolamento degli scavi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 23 novembre 2009.

In particolare, come già evidenziato, nel provvedimento è indicato che:

i ripristini delle pavimentazioni stradali a seguito di scavi effettuati su suolo pubblico dalle società di gestione dei pubblici servizi per la posa o manutenzione dei rispettivi impianti, realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento scavi comunali, per come, peraltro, ampiamente verificabile nell’esperienza quotidiana, si limitano alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato, generando, di fatto, anche se realizzati a regola d’arte ai sensi dell’art. 21 del citato regolamento, una sostanziale discontinuità del manto stradale, che per l’effetto, subisce e presenta diversi regimi di portanza della medesima carreggiata stradale;

la differenza tra la superficie stradale rinnovata e quella preesistente, per come sopra determinata, costituisce oggetto di continuo riscontro nelle attività giornaliere della cittadinanza e provoca condizioni di oggettiva pericolosità, soprattutto con riferimento alla sicurezza delle autovetture e dei motocicli, considerato che le non infrequenti disconnessioni della pavimentazione sono suscettibili di determinare sinistri anche di rilevante nocività per uomini e mezzi;

per sanare lo stato di diversificata usura ed ammaloramento del manto stradale della medesima carreggiata, si rende spesso necessario procedere a conseguenti ulteriori complessivi interventi di riqualificazione della superficie stradale interessata ivi compresa la parte da poco ripristinata, con maggiore intralcio del traffico veicolare e ulteriore dispendio di risorse pubbliche.

Pertanto – ritenendo che il corretto stato di manutenzione della rete stradale cittadina si qualifichi come elemento di primario rilievo ai fini dell’ordinato scorrimento della circolazione e possa contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività interessata anche in termini di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità – in aggiunta alle previsioni del richiamato regolamento degli scavi stradali, nelle more dell’approvazione delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale, il Commissario ha ritenuto indispensabile impartire apposite direttive recanti le modalità tecniche per la esecuzione dei ripristini degli scavi stradali, con esclusione degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la multi trincea o la perforazione orizzontale guidata, al fine precipuo di limitare i rischi per la pubblica incolumità nonché il peggioramento delle condizioni di circolazione stradale.

In definitiva, è plausibile ritenere che il Commissario delegato, nell’esercizio dei suoi poteri straordinari, abbia valutato come il ripristino limitato alla larghezza ed alla profondità dello scavo effettuato sia insufficiente, in quanto determina una sostanziale discontinuità del manto stradale, a tenere indenne l’ente proprietario della strada dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli scavi effettuati dalle società di gestione dei pubblici servizi e, in ragione della constatata discontinuità del manto stradale, idonea a mettere in pericolo uomini e mezzi e, quindi, a causare rischi per la pubblica incolumità, ha dettato prescrizioni tecniche integrative per procedere all’effettuazione dei ripristini.

Sulla base di tale iter argomentativo, non può essere altresì condivisa la prospettazione secondo cui l’iniziativa assunta troverebbe spiegazione nell’intento di scaricare sulle imprese che eseguono scavi per pubblici servizi l’onere di porre rimedio alla situazione di manutenzione stradale della città di Roma, onere che dovrebbe gravare sul Comune stesso.

In proposito, occorre considerare che l’ordinanza impugnata ha verosimilmente tenuto conto dell’art. 93 d.lgs. 259/2003, laddove prevede che gli operatori hanno l’obbligo di "tenere indenne" l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

In sostanza, il Commissario delegato, preso atto che il ripristino effettuato ai sensi del regolamento scavi è inidoneo a "tenere indenne" l’ente locale dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte, ha imposto nuove prescrizioni tecniche al fine di far rispettare il dettato della legge, con esclusione, peraltro, degli interventi di ripristino effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale, ritenute evidentemente adeguate al rispetto dell’obbligo dei gestori di "tenere indenne" l’ente locale, e nelle more delle opportune modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio Comunale.

L’ordinanza impugnata, quindi, non determina alcuna imposizione patrimoniale o reale aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla legge ed è certamente compatibile, non costituendone affatto una duplicazione, con la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, atteso che quest’ultima ha natura tributaria ed è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del "beneficio", in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, mentre le prescrizioni tecniche imposte dal Commissario delegato non costituiscono un corrispettivo per la fruizione di un servizio, ma un adempimento del richiamato obbligo di legge dei gestori dei servizi pubblici di "tenere indenne" l’ente comunale dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi.

Peraltro, anche ai sensi dell’art. 28, co, 1, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada), i concessionari di linee elettriche hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

5. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe contraddittorio ed illogico nella parte in cui è disposta una modalità di ripristino che andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita della collettività.

La doglianza non è persuasiva atteso che il Commissario delegato, nell’adottare l’ordinanza in discorso, ha evidentemente ritenuto prevalente, con valutazione esente da qualsivoglia illogicità, l’interesse pubblico ad un ripristino della pavimentazione stradale che garantisca la sicurezza di uomini e mezzi.

6. La ricorrente ha sostenuto che i vari Municipi di Roma avrebbero esteso l’applicazione dell’ordinanza 266/2010 anche ai lavori di Pronto Intervento già disciplinati dal regolamento scavi, ma ciò si porrebbe in contrasto con l’ordinanza stessa che fa specifico riferimento agli scavi realizzati nell’ambito della programmazione di cui all’art. 5 del regolamento.

6.1 L’argomentazione non rientra nel thema decidendum di cui al ricorso introduttivo del giudizio, in quanto non refluisce sulla legittimità degli atti con lo stesso impugnati.

6.2 Con i motivi aggiunti, invece, la ricorrente ha impugnato una nota del Municipio XVI del Comune di Roma, atteso che la tipologia dell’intervento cui fa riferimento, "lavori urgenti", esulerebbe dall’applicazione dell’ordinanza n. 266/2010.

La prospettazione non può essere condivisa atteso che, a prescindere da ogni valutazione sulla qualificazione degli interventi richiesti come programmabili o meno, il contenuto precettivo dell’ordinanza non opera la distinzione invocata dalla I..

7. Con riferimento, infine, alla censura contenuta nel secondo motivo d’impugnativa del ricorso introduttivo, secondo cui la richiesta di ripristino, assumendo nella sostanza la natura di sanzione, sarebbe arbitraria e contra legem, è sufficiente rilevare che, in ragione di quanto in precedenza esposto, la natura sanzionatoria dell’ordinanza si rivela un assunto del tutto indimostrato.

8. All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso, ivi compresi i motivi aggiunti, che va di conseguenza respinto.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 3.000/00 (tremila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.500/00), delle resistenti amministrazioni statale e comunale.
P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.000/00 (tremila/00), in favore, in parti uguali, della Presidenza del Consiglio – Commissario delegato all’emergenza traffico e mobilità Comune di Roma e del Comune di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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