Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12521 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nte alla sospensione condizionale della pena.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 marzo 2010, la Corte d’Appello di Genova, a seguito di impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica, riformava la sentenza con la quale, il 23 gennaio 2009, il Tribunale di Savona – Sezione Distaccata di Albenga assolveva C.M.T. dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) e art. 648 c.p. e, conseguentemente, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, si sarebbe dovuto procedere alla disapplicazione della disposizione penale utilizzata in quanto contrastante con la disciplina comunitaria, con conseguente pronuncia assolutoria.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 5 in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la sua incensuratezza.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre ricordare, a tale proposito, che, in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia europea 8 novembre 2007, Schwibbert), dopo l’entrata in vigore della direttiva europea 83/189/CEE, la quale ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui compact disk contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una "regola tecnica" che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Con riferimento al reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d) si è osservato che l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, successivamente all’entrata in vigore della menzionata direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione (Sez. 3 n. 13816,2 aprile 2008).

Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto l’inopponibilità nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE, rilevando che ciò comporta l’assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato" (cfr. Sez. 3 n. 13816, 2 aprile 2008; n. 34553, 3 settembre 2008; Sez. 2 n. 30493, 22 luglio 2009).

E’ inoltre evidente che, in caso di concorso con il reato di ricettazione, la cui configurabilità deve essere ritenuta (SS. UU. n. 47164, 23 dicembre 2005), la non punibilità del reato presupposto travolge anche i delitto di cui all’art. 648 c.p..

La successiva entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, di approvazione della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione UE n. 2008/0162/1, ha reso nuovamente perseguibili penalmente le condotte successive al 21 aprile 2009 (nella fattispecie i fatti contestati al ricorrente risalgono al (OMISSIS)).

Resta invece ferma la confisca in quanto i supporti sequestrati non sono comunque suscettibili di vendita (Sez. 3 n. 7622,25 febbraio 2010).

Si è tuttavia esplicitamente osservato che, nonostante il richiamato indirizzo interpretativo, continuava ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività comportante l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (Sez. 3 n. 34555, 3 settembre 2008).

Altra giurisprudenza di questa Corte, peraltro non uniforme, ha tuttavia escluso il valore probatorio o indiziario dell’illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi alla semplice mancanza, sugli stessi del contrassegno Siae (Sez. 3 n. 44892, 20 novembre 2009; Sez. 3 n. 27109, 4 luglio 2008; Sez. 7 n. 21579, 29 maggio 2008. Difformi Sez. 3 n. 34266, 27 agosto 2008; Sez. 3 n. 129, 8 gennaio 2009).

E’ tuttavia evidente che, pur considerando irrilevante la mancanza del contrassegno predetto, l’abusiva duplicazione ben può essere agevolmente dimostrata dalla sussistenza di altri elementi quali, ad esempio, le modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l’assenza di loghi o marchi del produttore, l’utilizzo di copertine o locandine fotocopiate etc..

Ciò posto, si osserva come, nella fattispecie, la Corte territoriale abbia accolto l’appello del Procuratore Generale indicando, in premessa, che la responsabilità dell’imputato era da ritenersi sussistente, secondo il PG appellante, sul presupposto che allo stesso era stato contestato di aver messo in commercio i supporti audiovisivi descritti nell’imputazione e che, essendo ancora sanzionata l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno, l’imputato predetto non poteva ritenersi esente da responsabilità.

La Corte d’appello aggiunge poi di condividere le argomentazioni dell’appellante ritenendo l’infondatezza delle argomentazioni che hanno portato all’assoluzione del ricorrente da entrambi i reati ascrittigli.

Invero, con argomentazioni in fatto immuni da censure in questa sede, i giudici dell’appello hanno accertato la abusiva duplicazione dei supporti audiovisivi.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto attiene il secondo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di motivazione della sentenza, non sussiste l’obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Sez. 6 n. 20383, 14 maggio 2009).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto, nella determinazione della pena, della presenza di plurimi precedenti penali, seppure definiti non gravi, a carico del ricorrente, implicitamente riconoscendo la insussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione del beneficio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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