Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-06-2011, n. 13152 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Foggia il P., dipendente delle Ferrovie del Gargano s.r.l., premesso di aver ottenuto dal Pretore di San Severo sentenza di condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale dal gennaio 1981 al maggio 1991 -sentenza confermata dai Tribunale di Foggia e passata in giudicato – chiedeva la condanna della società al pagamento delle somme dovute a titolo di danno, determinato in 1/26 del salario mensile per ogni giornata di riposo non goduta, ovvero in altro importo ritenuto equo.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava la nullità del ricorso. A seguito di impugnazione, la Corte di appello di Bari accoglieva in parte il gravame e condannava le Ferrovie del Gargano al pagamento in favore del P. dei danni liquidati in via equitativa, determinandoli in Euro 25,82 per ogni anno, somma comprensiva degli interessi e della rivalutazione fino al momento della sentenza, oltre accessori maturati successivamente.

Ricorreva per cassazione il P.. Le Ferrovie del Gargano s.r.l., resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione, con sentenza 19 luglio 2005 n. 15163, accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettando per il resto; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce. Quest’ultima, con sentenza depositata il 6 giugno 2008, accoglieva parzialmente l’appello del P., condannando le Ferrovie del Gargano s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.865,00, oltre interessi legali sul capitale periodicamente rivalutato con decorrenza dalla domanda giudiziale dell’11 settembre 1996 al saldo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il P., affidato a tre motivi.

Resiste la Ferrovie del Gargano s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416 e 348 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

Deduceva che in primo grado la società resistente contestò esclusivamente i giorni lavorati in violazione del diritto al riposo, sicchè "nessuna contestazione ha quindi riguardato l’indicazione dei riposi non goduti nel mese e nell’anno, l’ammontare della retribuzione mensile ed il calcolo della somma complessivamente richiesta" (pag. 4 ricorso), circostanze che, in base al principio di non contestazione, dovevano ritenersi provati.

Lamentava inoltre che erroneamente la corte di merito ritenne che le buste paga esibite nel giudizio di riassunzione, non potevano essere esaminate per essere la produzione tardiva.

Lamentava inoltre l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, tempestivamente dedotta in primo grado. Formulava il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. 2. – Con il secondo motivo il P. denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 118 d.a. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, oltre agli artt. 91 e 92 del codice di rito.

Lamenta che la corte territoriale ritenne di assumere come parametro di quantificazione del danno 1/30 della retribuzione mensile, ritenendo poi congruo il 50% di tale trentesimo, senza alcuna motivazione per indicare i criteri assunti a base del procedimento.

Anzi, pur evidenziando che la società non aveva prodotto le buste paga di cui era stata ordinata l’esibizione nella precedente fase del giudizio, determinò solo nel 50% della retribuzione giornaliera l’importo risarcitorio in questione, non fornendo, come richiesto dalla pronuncia rescindente, alcuna adeguata indicazione del procedimento logico seguito.

E lo stesso doveva dirsi quanto alla compensazione delle spese, pur essendo la parte ricorrente parzialmente vittoriosa.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Con il terzo motivo il P. denuncia la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 111 Cost., comma 6.

Lamenta che determinando in complessivi Euro 1.865,00 il danno per 193 riposi lavorati (dunque Euro 9,66 per ciascuno), il giudice del rinvio aveva violato gli indicati principi costituzionali, essenzialmente individuati, come evincesi dal quesito di diritto proposto ("Dica la Corte Suprema che il giudice viola l’art. 36 Cost. se non sancisce l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa"), nella violazione del primo comma dell’art. 36 Cost.

3. -I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati. Questa Corte, nella pronuncia rescindente, ha già osservato che nell’operare in concreto la valutazione equitativa "il giudice di merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell’ammontare del danno liquidato, pur dovendo fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura di risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr.

Cass. n. 14166 del 1999; Cass. n. 6168 del 2003 Cass. n. 13887 del 2004), restando escluso, in ogni caso, che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso" (cfr. Cass. n. 13066 del 2004^ Cass. n. 15568 del 2004).

La corte di merito, a differenza della sentenza annullata, ha sostanzialmente calcolato, in difetto di più specifica prova (correttamente non ammessa quella nuova proposta dal lavoratore per la natura c.d. chiusa del giudizio di rinvio, da svolgersi nel grado di istruzione in cui si trovava la sentenza cassata, cfr. Cass. 6 dicembre 2004 n. 23380, 7 luglio 2004 n. 12479), un giorno di riposo perduto ogni mese di ciascuno dei dieci anni lavorati.

Considerato che lo stesso ricorrente principale dedusse, senza tuttavia fornire adeguata prova (tanto da proporre istanza di esibizione prima e di produzione documentale poi), che i giorni in questione erano 193 in dodici anni e mezzo circa (pag. 10 ricorso), e dunque 1,3 giorni al mese, ritiene la Corte logicamente congrua la decisione impugnata.

Va al riguardo rammentato che risulta infondata la doglianza attorea circa la non contestazione del numero delle giornate, sia per le considerazioni ora svolte, sia in quanto lo stesso ricorrente deduce nell’attuale ricorso che la società contestò "i giorni in cui si era lavorato violando il diritto rivendicato" (pag. 4 ricorso principale), sia per avere la corte leccese tenuto conto del comportamento della resistente che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione, giungendo così, con una valutazione rientrante nel prudente apprezzamento dei fatti ad opera del giudice di merito, ad un quantificazione delle giornate assai prossima a quella richiesta.

Quanto al valore indennitario della giornata di riposo perduta, la corte di merito, sia pur con motivazione estremamente succinta, ha quantificato lo stesso nel 50% della retribuzione giornaliera, maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale.

La quantificazione non risulta illogica, nè, come lamentato dal P., sproporzionata per difetto, sovrattutto ove si consideri che l’art. 14 del c.c.n.l. di categoria, come dedotto dalla controricorrente, prevede che in caso di lavoro nel giorno destinato al riposo con definitiva perdita dello stesso, oltre alla retribuzione è dovuta una indennità di natura risarcitoria pari alla maggiorazione del lavoro festivo, id est (ex art. 17 del medesimo contratto) il 20% della retribuzione normale.

Parimenti dicasi del quantum, ricavato da c.t.u. contabile, la cui valutazione è riservata all’apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 13 settembre 2006 n. 19661), e su cui difettano peraltro specifiche censure ad opera delle parti.

Va infine rammentato che l’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore per la definitiva perdita del riposo -non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni – ha natura risarcitoria e non retributiva ex multis, Cass. 27 luglio 2006 n. 17179; Cass. 3 marzo 2003 n. 5207; Cass. 26 gennaio 1999 n. 704), sicchè non risulta fondata neppure la censura svolta in ordine al rispetto dell’art. 36 Cost., comma 1.

Quanto alla lesione del diritto alla salute, va evidenziato che tale danno non può mai considerarsi in re ipsa ma va sempre adeguatamente provato (Cass. sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572 e successiva giurisprudenza, Cass. n. 15915 del 2009, Cass. n. 29832 del 2008, Cass. n. 13877 del 2007, Cass. n. 19965 del 2006).

Quanto alla compensazione delle spese, va rilevato che ex art. 92 c.p.c. la reciproca soccombenza, giustifica di per sè la statuizione (Cass. ord. 27 settembre 2010 n. 20324; Cass. 30 marzo 2010 n. 7766), dovendo essere esplicitati i giusti motivi (nel testo introdotto per i giudizi instaurati successivamente al 1 marzo 2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successive modificazioni), ovvero le gravi ed eccezionali ragioni (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009) solo per circostanze diverse dalla reciproca soccombenza. Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

4. -Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 383 e 393 c.p.c., lamentandosi l’omessa motivazione circa il fatto decisivo della indicazione dei giorni indennizzati, essendosi invece la corte territoriale limitata al calcolo del valore della giornata lavorativa.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni in precedenza svolte.

5. -Con il secondo ed il terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 116 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio non aveva argomentato adeguatamente neppure il valore attribuito a ciascuna giornata, fissando apoditticamente il criterio del 50% della retribuzione giornaliera, con riferimento ad una giornata lavorativa al mese per tutti i dieci anni di lavoro.

Con il quarto motivo la società lamenta la violazione dell’art. 14 del c.c.n.l. di categoria, in base al quale, in caso di lavoro nel giorno destinato al riposo con definitiva perdita dello stesso, oltre alla retribuzione era dovuta una indennità di natura risarcitoria pari alla maggiorazione del lavoro festivo, pari (ex art. 17 del medesimo contratto) al 20% della retribuzione normale per ogni ora effettivamente lavorata.

5. -I tre motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati, sia per le considerazioni svolte in ordine al ricorso principale, sia in quanto, trattandosi di valutazione (correttamente, secondo la pronuncia rescindente) equitativa, il criterio previsto dal c.c.n.l. (peraltro "nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo con definitiva perdita dello stesso", pag. 85 controricorso) non può ricevere meccanicistica applicazione, dovendosi fare riferimento a tutte le circostanze del caso, e segnatamente nella specie alla costante perdita del riposo per un notevolissimo numero di anni.

6. -Con il quinto motivo la società Ferrovie del Gargano denuncia violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la corte leccese fatto più volte riferimento, nella sentenza impugnata, alla motivazione di altre sentenza rese in casi analoghi.

Il motivo risulta inammissibile, non contenendo le ragioni per cui tale circostanza inficerebbe, al di là delle precedenti censure, la sentenza impugnata.

7. -In conclusione entrambi i ricorsi, da riunirsi, risultano infondati.

Le spese di causa vanno conseguentemente compensate.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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