Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12517 diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bieri Claudio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha assolto D. H. dai reati: a) di cui all’art. 648 c.p.; b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, perchè il fatto non sussiste, e dal reato: c) di cui all’art. 650 c.p., per non aver commesso il fatto;

Che il D. era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui alle disposizioni citate, a lui ascritti per avere acquistato o comunque ricevuto CD e DVD contenenti opere tutelate dal diritto d’autore e programmi per PC contraffatti, essendo consapevole della loro provenienza delittuosa;

avere detenuto per la vendita i predetti CD e DVD, nonchè per non avere ottemperato all’ordine legalmente datogli per ragioni di ordine pubblico di presentarsi all’Ufficio di Polizia il giorno 24.6.2007;

Che il giudice di merito non ha accolto la richiesta del P.M. di disporre, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., l’esame di due testi, nonchè una perizia al fine di accertare il contenuto dei supporti magnetici sequestrati;

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che la denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per la mancata assunzione di prove decisive esperibili di ufficio o a richiesta di parte.

Che con l’unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la mancata ammissione delle prove chieste nel giudizio dinanzi al tribunale, stante il carattere decisivo delle stesse;

Che, trattandosi di ricorso immediato per cassazione proposto per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.

La Corte, convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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