T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 2573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Comune di Roma ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del progetto di sostegno psicologico e accompagnamento sociale per la durata di un anno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato la odierna ricorrente e la controinteressata Cooperativa sociale E..

All’offerta tecnica della ricorrente sono stati attribuiti 63 punti, 9 in più di quelli attribuiti all’offerta tecnica della Cooperativa E.. Quanto alla valutazione del preventivo di spesa presentato dalle concorrenti, in presenza di un preventivo della odierna ricorrente inferiore di meno di due euro rispetto a quello della controinteressata, alla ricorrente sono stati attribuiti 2 punti e ben 15 alla controinteressata Cooperativa.

Quest’ultima è quindi prevalsa con 69 punti complessivi sulla ricorrente, cui sono stati attribuiti complessivi 65 punti.

Di qui la proposizione del presente ricorso volto all’annullamento dell’intera procedura di gara e della conseguente aggiudicazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

L’attribuzione del punteggio per la voce "preventivo di spesa" significativamente differenziata tra le due concorrenti (2 punti alla ricorrente e 15 punti alla controinteressata), pur in presenza di un preventivo sostanzialmente identico, si rivela assolutamente carente di motivazione. Ove si consideri che detta attribuzione di punteggio è stata utile per sovvertire il punteggio attribuito all’offerta tecnica, del pari immotivato, ma quantomeno articolato in sei voci idonee a ragionevolmente scomporre il punteggio complessivo, emerge con sufficiente chiarezza l’illegittimità dell’operato della resistente Amministrazione.

Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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