Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12512 diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avv. Giostra Igor, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha applicato a F.M., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo delle parti, nonchè le pene accessorie dell’interdizione dalla professione o arte, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, la sospensione della concessione o autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva per l’esercizio della attività produttiva o commerciale, nonchè disposta la confisca di quanto in sequestro, quale imputato del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a), a lui ascritto per avere riprodotto, messo in vendita o posto altrimenti in commercio materiale fotografico e videografico avente ad oggetto le composizioni, interpretazioni ed altro dell’artista B. C..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia, in sintesi, la violazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1, deducendo che nell’ipotesi di definizione del processo sull’accordo delle parti, che preveda l’applicazione di una pena detentiva contenuta entro il limite dei due anni, è esclusa l’applicazione delle pene accessorie a carico dell’imputato.

Si osserva inoltre in ordine alla disposta confisca di quanto in sequestro che il giudice ha omesso di distinguere tra ipotesi di confisca facoltativa, di cui all’art. 240 c.p., comma 1, e confisca obbligatoria prevista dal comma 2 del predetto articolo. Allorchè si tratti di confisca facoltativa il giudice, anche nell’ipotesi di applicazione della pena sull’accordo della parti, deve indicare le ragioni per le quali ha ritenuto necessario disporre la citata misura di sicurezza patrimoniale.

Si deduce, quindi, che la sentenza impugnata è totalmente carente di motivazione sul punto con la conseguente illegittimità della disposta confisca.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, nell’ipotesi di applicazione di una pena detentiva che non superi i due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, la sentenza non comporta l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p..

Il giudice di merito, pertanto, ha erroneamente applicato nei confronti dell’imputato le pene accessorie indicate in narrativa.

Quanto alla disposta confisca si osserva che il giudice, nell’ipotesi di applicazione della pena sull’accordo delle parti, deve, in ogni caso, disporre la confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 c.p., comma 2, o da altre disposizioni di legge, mentre può disporre la confisca facoltativa, salvo diverso accordo delle parti, indicando, però, le ragioni per le quali ha ritenuto necessario adottare la misura di sicurezza patrimoniale.

Inoltre, la legge sul diritto d’autore prevede come obbligatoria ( L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, comma 2), anche nell’ipotesi di applicazione della pena sull’accordo delle parti, la confisca degli strumenti e dei materiali destinati a commettere i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti del contrassegno SIAE ove richiesto o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato o destinato ad opera diversa.

Orbene, nel caso in esame, la sentenza ha disposto la confisca di quanto in sequestro con formula assolutamente generica, senza che risulti essere stato effettuato alcun riscontro della rispondenza delle cose sequestrate con quelle di cui è obbligatoria la confisca, ai sensi della disposizione citata, ovvero delle ragioni per le quali il giudice di merito ha ritenuto egualmente di disporre la confisca facoltativa di quelle che eventualmente non rientrino nell’elencazione contenuta nell’art. 171 sexies, comma 2.

Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, che vanno eliminate, e con rinvio limitatamente alla confisca.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, che elimina; annulla detta sentenza con rinvio limitatamente alla confisca al Tribunale di Fermo per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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