Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Centro Telejnform conveniva in giudizio la s.p.a. Cerved esponendo: che quest’ultima gestiva per conto delle Camere di Commercio una rete informatica che consentiva l’accesso agli archivi camerali, protesti e bilanci contenenti dati grezzi propedeutici a successive elaborazioni, necessarie per la stesura di rapporti informativi; che essa attrice, quale società di informazioni commerciali, usufruiva del diritto di accedere ai sistemi informatici Cerved in virtù di contratto stipulato il 6/12/1984 e nel periodo 93/95 aveva versato alla convenuta le somme specificate per ciascun anno; che la Cerved si era rifiutata di praticare lo sconto del 30% dovuto in base all’art. 2 dell’accordo stipulato con l’Associazione nazionale case di informazioni commerciali – Anic – che prevedeva un contenimento delle tariffe con decorrenza dall’1 agosto 1993.

L’attrice chiedeva quindi l’accertamento del proprio diritto a beneficiare del detto sconto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di L. 78.747.082.

La s.p.a. Cerved, costituitasi, eccepiva l’inapplicabilità dell’accordo nei confronti dell’attrice la quale nel periodo in questione rivestiva la qualità di concessionaria di essa convenuta in forza di contratto stipulato in data 1/1/1993 mentre il detto accordo si applicava alle sole società di informazioni commerciali che aggiungevano valore al dato grezzo fornito da essa Cerved.

Con sentenza 16/9/1999 l’adito tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo inapplicabile l’accordo invocato alla società attrice per essere questa una mera concessionaria delle distribuzione dei servizi erogati dalla Cerved senza aggiungere valore al dato grezzo fornito.

Avverso la detta sentenza la s.r.l. Centro Telejnform proponeva appello deducendo, in particolare, che – al contrario di quanto affermato dal primo giudice – essa società appellante con la propria attività aggiungeva valore alle informazioni fornite dalla Cerved come risultava dalla documentazione prodotta ed allegata all’atto di appello.

La s.p.a. Cerved resisteva al gravame.

Con sentenza non definitiva 29/1/2002 la corte di appello di Roma, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava applicabile sui corrispettivi dovuti dalla società appellante alla società appellata nel periodo 1/8/1993-5/10/1995 lo sconto previsto dall’accordo 5/10/1994 stipulato tra l’Anic e la Cerved e rimetteva la causa in istruttoria. La corte di appello osservava: che nel triennio 1993/1995 la s.r.l. Centro Telejnform aveva erogato servizi di informazione commerciale come risultava provato dalla copiosa documentazione prodotta; che al riguardo era infondata l’eccezione di preclusione della produzione atteso dovendo il divieto della produzione di nuovi documenti in appello applicarsi alle sole prove costituende e non pure ai documenti; che era venuta meno la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sulla inesistenza del presupposto dell’elaborazione dei dati informativi grezzi con conseguente negazione del diritto della s.r.l. Centro Telejnform alla riduzione del corrispettivo; che, infatti, in difetto di clausola espressa, non si ravvisava alcuna incompatibilità oggettiva tra il contratto di concessione di vendita stipulato tra le parti e il successivo accordo generale Ancic-Cerved; che ben poteva la società concessionaria, la quale pagava un canone per acquisire i dati dalla Claved in via informatica, procedere poi con essi allo sviluppo di relazioni informative commerciali per conto terzi rientrando così nell’ambito della applicabilità dello sconto ottenuto dall’associazione di categoria; che per la determinazione concreta della riduzione dovuta occorreva rimettere la causa in istruttoria.

Con successiva sentenza 13/1/2005 la corte di appello – disposta ed eseguita c.t.u. – condannava la Cerved alla restituzione di Euro 16.642,27, compensava le spese processuali di primo grado e poneva a carico della Cerved quelle di secondo grado. La corte di merito rilevava che, secondo quanto accertato dal c.t.u., la s.r.l. Centro Telejnform aveva diritto sulle prestazioni già pagate ad uno sconto di Euro 16.642,27.

La cassazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva pronunciate dalla corte di appello di Roma è stata chiesta dalla s.p.a. Cerved con ricorso affidato a quattro motivi. La s.r.l. Centro Telejnform ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso – da esaminare logicamente in via prioritaria per il suo carattere eventualmente assorbente rispetto agli altri motivi – la s.p.a. Cerved denuncia violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., deducendo che dall’analisi della argomentazione svolta nella sentenza non definitiva risulta evidente la confusione in cui è incorsa la corte di appello alla quale è sfuggita sia la causa del contratto tra essa Cerved e la s.r.l. Centro Telejnform, sia la ratio dell’accordo Cerved/Ancic: si tratta di distinti atti giuridici aventi autonomia reciproca e diversa disciplina. Il primo è un contratto di concessione di vendita – regolato da specifiche clausole – che può essere definito come un contratto di durata intercorrente tra imprenditori fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume l’incarico di curare la commercializzazione dei prodotti del cedente in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita. Con l’accordo Cerved/Ancic essa ricorrente si è impegnata a riconoscere sconti alla case di informazioni commerciali alla presenza di specifiche condizioni inserite nell’art. 3 dell’accordo. La corte di appello ha violato il criterio della interpretazione letterale dei due citati atti negoziali: per un verso la corte di merito ha ammesso che il contratto tra essa Cerved e la Telejnform è un contratto di concessione di vendita e poi ha ritenuto applicabile nella specie l’accordo Cerved/Ancic sul presupposto della possibilità per la Telejnform di svolgere attività ulteriore rispetto a quella disciplinata nel contratto di concessione di vendita. Tale presupposto è errato e svincolato da dati positivi, oltre che in aperto e manifesto contrasto con la lettera delle disposizioni di entrambi gli atti. La corte di appello ha anche violato il criterio della interpretazione globale del contratto ritenendo di far rientrare la Telejnform nella categoria dei soggetti beneficiari dello sconto sull’unico presupposto del comportamento unilateralmente tenuto dalla citata società mai comunicato ad essa Cerved e mai accettato. Solo i clienti della Telejnform potevano approntare prodotti e non la stessa Telejnform. Essa Cerved non ha mai autorizzato la controparte ad un uso dei dati acquistati diverso dalla mera rivendita ai clienti finali. Peraltro la Telejnform non ha mai dimostrato che i prodotti venduti ai suoi clienti fossero predisposti con i dati grezzi acquistati da essa Cerved.

La Corte rileva la fondatezza – nei sensi e nei limiti di seguito precisati – delle dette numerose censure relative alla denunciata confusione ravvisatele nel ragionamento posto a base della sentenza non definitiva ed alla asserita errata interpretazione sia del contratto tra la s.p.a. Cerved e la s.r.l. Centro Telejnform, sia dell’accordo Cerved/Ancic. Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione dei contratti offerta dal giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale o della insufficiente o contraddittoria motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l’interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

Detto principio relativo all’osservanza di una completa ed adeguata motivazione è stato nella specie disapplicato dalla corte di appello che nella sentenza impugnata ha fornito un’interpretazione dei menzionati negozi giuridici sorretta da argomenti apodittici svicolati da dati positivi e dai criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., e segg..

La corte di merito, come riportato nella parte narrativa che precede, nella scarna motivazione sviluppata nelle sentenza non definitiva si è limitata ad affermare:

– che in difetto di clausola espressa non era ravvisabile l’incompatibilità oggetti va tra il contratto stipulato dalle parti e l’accordo Ancic/Cerved, senza però far riferimento a quanto specificamente previsto e disciplinato dalle singole clausole di detti negozi;

– che ben poteva la concessionaria Telejnform, acquisiti i dati dalla Cerved in via informatica, procedere allo sviluppo di relazioni informative commerciali per conto di terzi – in quanto "diversamente opinando si verrebbe a riservare paradossalmente un trattamento deteriore rispetto a quella società di informazioni che, per erogare il servizio, si era addossata oneri economici rispetto ad altri clienti pacificamente fruitori del beneficio" – ignorando però il particolare rapporto contrattuale instaurato tra la Cerved e la Telejnform e i diritti e gli obblighi derivanti da tale rapporto e non affrontando la questione della conciliabilità dei detti diritti ed obblighi con i presupposti necessari per la concessione dello sconto previsto nell’accordo Cerved/Ancic; più specificamente la corte di appello: a) non ha proceduto ad affrontare la problematica della compatibilità degli effetti del contratto di concessione di vendita stipulato dalle parti con la necessaria elaborazione – con conseguente aggiunta di valore – dei dati forniti dalla Cerved; b) non ha esaminato il titolo e la causale (prezzo dell’acquisto dei prodotti Cerved da parte di clienti procurati dalla Telejnform o prezzo dell’acquisto personale di detti prodotti da parte della Telejnform per successiva elaborazione dalla stessa effettuata dei dati forniti dalla Cerved) dei versamenti eseguiti dalla Telejnform in favore della Cerved ed indicati dalla prima nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; c) non ha svolto alcun indagine al fine di accertare l’attività in concreto svolta dalla Telejnform – quale concessionaria – con riferimento ai prodotti della Cerved – quale cedente – in relazione alla elaborazione dei dati forniti da quest’ultima (elaborazione di detti dati da parte dei clienti della Cerced procurati dalla Telejnform o da parte di questa con necessaria indagine, in tale ipotesi, in ordine alla possibilità di procedere a tale elaborazione dei dati in quanto consentita o dagli accordi contenuti nel contratto di concessione di vendita contenenti la previsione di detta attività aggiuntiva rispetto a quella di mera acquisizione di clienti o dal consenso della cedente Cerved, o dall’autorizzazione di quest’ultima);

– che la società Telejnform aveva erogato servizi di informazione commerciale come risultava dalla "copiosa documentazione prodotta" omettendo di indicare il contenuto di detta documentazione da collegare con il contenuto delle clausole del contratto di concessione di vendita stipulato dalle parti.

La sentenza impugnata si basa quindi su affermazioni apodittiche (insussistenza di incompatibilità tra i due negozi giuridici in questione) non avendo il giudice di appello dato adeguato conto delle proprie valutazione e spiegato in modo congruo ed esauriente le precise e dettagliate ragioni che lo hanno portato alle sopra riportate conclusioni (dalla ricorrente criticate) che non sono sofferte da argomentazioni complete ed appaganti: è evidente l’obiettiva deficienza del criterio logico e degli elementi che hanno indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento in merito all’interpretazione degli atti in questione ed alla conseguenza derivanti da tale interpretazione.

La volontà delle parti non è stata desunta con riferimento specifico sia al dato letterale delle espressioni contenute nei detti negozi, sia ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (di cui all’art. 1362 c.c., e segg.) e ciò al fine di individuale la volontà negoziale tenendo conto anche del criterio dell’interpretazione complessiva e del collegamento del contenuto dei citati atti nel quadro completo ed unitario dei regolamenti pattizi.

Nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno a quanto espressamente previsto e disciplinato dalle parti: è quindi palese la sussistenza dei denunciati vizi con riferimento ai criteri interpretativi scelti dalla corte di appello e, quindi, all’interpretazione degli atti di autonomia negoziale in esame. Dalla estremamente sintetica motivazione posta a base della decisione adottata dalla corte di appello non è dato comprendere: a) l’oggetto specifico, la portata, i limiti, l’estensione dei negozi giuridici in questione; b) di conseguenza le ragioni poste a base della sentenza non definitiva collegate e conseguenti a quanto dalla corte di merito ritenuto con riferimento al punto sub a); i canoni ermeneutici applicati nell’interpretazione dei detti negozi giuridici.

L’impugnata sentenza non definitiva non si sottrae quindi alle censure che le sono state mosse dalla società ricorrente e va pertanto cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte di appello di Roma che dovrà provvedere a colmare le rilevate carenze, insufficienze ed omissioni in cui è incorso il giudice di appello con riferimento alìaccertamento della comune volontà delle parti da ricercare nel quadro complessivo delle norme pattizie regolanti la fattispecie concreta.

Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento del primo, del terzo e del quarto motivo.

Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Cerved denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., deducendo che la s.r.l. Centro Telejnform ha allegato al suo atto di appello documenti nuovi non presentati in primo grado e ciò arbitrariamente non sussistendo nella specie i presupposti di legge per ritenere ammissibile la detta produzione.

Nella impugnata sentenza non definitiva non si fa alcun accenno al carattere di "indispensabilità" dei documenti prodotti in secondo grado, nè la corte di appello ha motivato la decisione di accettare tale produzione documentale.

Va al riguardo rilevato che, come precisato da questa Corte, il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello – previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall’art. 437, comma 2, in relazione al processo del lavoro – non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità l’erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (sentenze 24/2/2011 n. 4478; 17/6/2009 n. 14098).

Da ciò deriva l’irrilevanza del denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata nel ritenere ammissibile la prova tardivamente addotta dovendo questa Corte esaminare direttamente l’esistenza dell’error in procedendo nei termini suddetti e non valutare l’eventuale presenza di vizi motivazionali in tema del requisito di indispensabilità della prova documentale nuova.

Nel caso in esame il giudice del rinvio dovrà valutare se si tratti in effetti di prove indispensabili – per essere i documenti prodotti in appello dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto alle prove già acquisite in primo grado ed idonee a giustificare il "rovesciamento" della decisione appellata – solo dopo l’effettuata corretta interpretazione, nel rispetto dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., del contratto tra le società Cerved e Centro Telejnform e dell’accordo Cerved-Ancic. All’esito di tale indagine sarà consentito ravvisare o escludere la compatibilità tra i detti negozi e la possibilità o meno per la Centro Telejnform di procedere allo sviluppo delle relazioni informative dei dati acquistati presso la Cerved nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stipulato con la Cerved.

Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva logicamente l’assorbimento, in quanto superati e travolti, anche del terzo e del quarto motivo che si riferiscono, rispettivamente, alla determinazione della somma che la corte di appello con la sentenza definitiva ha posto a carico della Cerved – a titolo di restituzione per il mancato riconoscimento del diritto della Telejnform ad ottenere lo sconto in questione – ed al governo delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado. La sentenza definitiva va cassata dovendo essere riesaminato il punto concernente il riconoscimento del diritto della Telejnform ad ottenere il detto sconto la cui quantificazione ha formato l’unico oggetto della detta sentenza. Il problema del governo delle spese dovrà essere affrontato dal giudice del rinvio dopo aver proceduto al riesame della controversia tenendo conto dei rilievi sopra svolti e dando conto dei canoni ermeneutici utilizzati per interpretare i negozi giuridici posti a base delle richieste e delle tesi difensive delle parti. Al giudice del rinvio va rimessa anche la pronuncia sulla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il primo, il terzo ed il quarto motivo, cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

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