Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12486 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.A. e E.Y. ricorrono direttamente in cassazione avverso l’ordinanza di custodia cautelare di cui in epigrafe con cui il Gip presso il Tribunale di Trento, nell’ambito di un complesso procedimento penale, riguardanti plurime posizioni, ha applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine agli episodi di violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ad essi ascritti, valorizzando a carico di entrambi, per gli episodi in contestazione, gli esiti delle intercettazioni e dei servizi di localizzazione delle utenze utilizzate.

Il primo sostiene la carenza di motivazione dell’ordinanza, ritenendo che i riferimenti sintetici a talune conversazioni sarebbero inidonei a fondare il compendio indiziario.

Anche il secondo propone una analoga doglianza, ritenendo che il rinvio per relationem a talune delle telefonate intercettate sarebbe non satisfattivo per dimostrare la gravità indiziaria, non arguendosi l’attività di mediazione nella cessione di stupefacenti contestata al ricorrente.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Va ricordato che il ricorso immediato in cassazione avverso una misura cautelare è consentito solo per "violazione di legge" ( art. 311 c.p.p., comma 2), per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento gravato e per l’esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori in atti, sicchè con la sua proposizione le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità (v., tra le tante, Sez. 6^, 13 novembre 2008, n. 44996, Guadalupi ed altro, rv. 241664) In applicazione dei principi suindicati, gli attuali ricorsi "per saltum", con i quali si formulano censure attinenti esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla ritenuta concludenza indiziaria delle risultanze delle indagini ovvero alla omessa valutazione, devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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