Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12485 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.G. Dott. Volpe Giuseppe che chiede l’annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 6.05.2010, del GIP presso il Tribunale di Lucca di applicazione, ex art. 444 c.p.p., di pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 con confisca dell’autovettura in sequestro.

Si denuncia violazione di legge in relazione alla possibilità di disporre la confisca prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 ed introdotta dal D.L. n. 92 del 2008 a fatti compiuti anteriormente all’entrata in vigore di esso. In sostanza si deduce che la condotta contestata all’imputato risale ad epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 che ha previsto, in relazione alla fattispecie contemplata nell’art. 186, comma 2, lett. c) l’obbligo di procedere alla confisca del veicolo alla cui guida è stato rinvenuto l’imputato in stato di ebbrezza.

Il ricorso va accolto essendo fondato il motivo esposto. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 23428 del 25/02/2010 (Cc. dep. 18/06/2010 Rv. 247042) hanno statuito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza (che è il caso che ci occupa), non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, ed in motivazione la Corte ha chiarito che, pertanto, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione. Nè può trovare applicazione, al caso di specie, la disposizione introdotta dalla L. n. 120 del 2010, art. 33 che ha eliminato, all’interno dell’art. 186 C.d.S., l’inciso secondo cui la confisca obbligatoria, che consegue alla violazione della ipotesi di reato prevista dalla lett. e) del medesimo articolo (guida in stato di ebbrezza qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) doveva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., comma 2. Ed, inoltre, lo specifico richiamo, da parte dello stesso novellato art. 186 C.d.S. all’art. 224 ter C.d.S., anch’esso introdotto dalla L. n. 120 del 2010, fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale.

Difatti, anche la mutata natura giuridica della confisca dell’autovettura, prevista dalla novella di cui alla L. n. 120 del 2010, impedisce che possa essere applicata retroattivamente a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del principio di legalità dell’illecito amministrativo consacrato nella L. n. 689 del 1981, art. 1.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Tg. (OMISSIS) che va eliminata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura; statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *