T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 461 Aggiudicazione dei lavori Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il decreto presidenziale 3 marzo 2011, n. 218, con cui – in accoglimento dell’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche – si è disposta la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e l’ammissione con riserva della società ricorrente al prosieguo della gara de qua, nell’espressa considerazione:

" i) che l’impugnata esclusione è stata disposta perché nella busta n. 1 (documentazione amministrativa), contenuta nel plico presentato dalla Società ricorrente, non era contenuta copia del C.S.A., controfirmata per accettazione;

ii) che la medesima Società ha precisato – nell’informativa 11 febbraio 2011 ex art. 243bis Cod. Contratti – che in detta busta era, tuttavia, contenuta dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, recante dichiarazione di presa visione ed accettazione del CSA;

iii) che tale circostanza fattuale non è contestata nel susseguente diniego di autotutela, emesso il 17.2.2011 dalla stazione appaltante;

iv) che la giurisprudenza citata in tale diniego di autotutela (Tar Lazio n. 3507/2010) – così come quella che esclude l’ammissibilità, per simili evenienze, di dichiarazioni integrative – si riferisce a fattispecie in cui l’omessa allegazione del CSA controfirmato non è stata ritenuta qualificabile al rango di mera irregolarità formale, stante la sussistenza di una generica dichiarazione del soggetto concorrente, contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara, di accettare tutte le condizioni e le clausole contenute nella normativa della procedura concorsuale;

v) che, viceversa, nel caso qui all’esame è incontroversa la sussistenza di una specifica e "qualificata" dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, in cui la Società ricorrente dichiarava "di aver preso visione" del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti gli atti di gara e "di accettarne integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute";

vi) che una dichiarazione di siffatto tenore – pur se non accompagnata dalla materiale allegazione del CSA controfirmato – pare sufficiente a garantire le esigenze poste a tutela degli interessi sostanziali dell’amministrazione e/o a protezione della par condicio tra i concorrenti, per cui occorre far prevalere, in questa peculiare fattispecie, il canone della "utilità" delle clausole (nella specie: quella che imponeva la sottoscrizione di tutte le pagine del CSA) e della necessità di garantire in massimo grado la partecipazione dei concorrenti, canone che anche assai di recente il Consiglio di Stato (Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1245) ha affermato costituire "metodo operativo ed interpretativo irrinunciabile"";

Ritenuto, altresì, quanto segue:

1) le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione di APAM Esercizio Spa non si rivelano in grado di indurre il Collegio a discostarsi dall’avviso espresso nel citato decreto presidenziale, in quanto le anzidette deduzioni difensive si mantengono essenzialmente sul piano delle enunciazioni di carattere generale senza confrontarsi specificamente con la peculiarità della fattispecie di cui è causa, così come evidenziata alle lettere v) e vi) sopra riportate;

2) per di più, il maggiore spatium deliberandi consentito dallo svolgimento dell’incidente cautelare dinanzi al Collegio, rispetto alla delibazione ad horas tipica del provvedimento cautelare monocratico, ha consentito la conoscibilità di una specifica e successiva pronuncia in forma semplificata proprio del TAR Lazio (Sez. I, 1 dicembre 2010, n. 34864) che, in fattispecie identica alla presente (esclusione di una Società da procedura concorsuale, a causa della mancata presentazione di copia del capitolato di gara siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante, come richiesto della lettera d’invito, pur avendo la stessa Società prodotto in gara la dichiarazione di accettazione, senza condizione e riserva alcuna, di tutte le norme contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto) è giunto alla stessa conclusione del ricordato decreto monocratico e cioè che la clausola del disciplinare che impone la presentazione del capitolato sottoscritto costituisce "un’inutile duplicazione e, quindi, un aggravio

ingiustificato del procedimento", con conseguente annullamento della stessa e del successivo e vincolato provvedimento di esclusione;

3) analogamente, anche nel caso in esame il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento di esclusione va annullato, con conseguente ammissione della ricorrente al prosieguo della gara e correlato obbligo della stazione appaltante di procedere all’apertura della busta contenente la sua offerta e di assumere la determinazione conclusiva della gara stessa;

4) tuttavia, i principi giurisprudenziali di carattere generale richiamati nell’impugnato provvedimento di esclusione possono avere indotto la stazione appaltante all’assunzione dello stesso, così da giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fatto salvo che va posto a carico della parte resistente l’integrale rimborso del contributo unificato, anticipato dalla Società ricorrente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, conseguentemente, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione, agli ulteriori effetti e oneri procedimentali per la stazione appaltante, specificati al punto 3 della motivazione.

Compensa le spese di lite fra le parti e dispone che la resistente APAM rimborsi alla Società ricorrente il contributo unificato da questa anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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