Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13391 nullita’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 31.5.99 l’imprenditore edile C.G. citò al giudizio del Pretore di Castellammare di Stabia Ci.

L., al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.407.705, oltre interessi e rivalutazione, in parte a saldo del pattuito corrispettivo ed in parte per opere aggiuntive, per lavori eseguiti in uno chalet in località (OMISSIS).

Il convenuto si costituì e contestò la domanda, eccependo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte e formulando al riguardo domanda riconvenzionale risolutoria e risarcitoria, chiedendo altresì, e venendovi ad autorizzato, a chiamare in causa il direttore dei lavori, S.A..

Costituitosi anche quest’ultimo, eccepì l’incompetenza per valore del giudice adito, la prescrizione della garanzia e l’"improcedibilità" della domanda,per assenza di concessione edilizia relativa alle opere appaltate.

Accogliendo l’eccezione di incompetenza, il pretore adito rimise le parti davanti al Tribunale di Torre Annunziata, che, a seguito della riassunzione, con sentenza del 7.6.01, rigettò le reciproche domande, condannando l’attore alle spese, sul pregiudiziale rilievo della nullità del contratto di appalto per contrarietà a norme imperative della relativa causa, in quanto diretto alla realizzazione di opere abusive.

Tale decisione, appellata dal C., nella resistenza del Ci. e del S., veniva confermata dalla Corte di Napoli, con sentenza del 5/20.2.04, ribadendosi che le opere, di consistenza tale (pavimentazione della baita, costruzione di una scala esternaci un camino e di una canna fumaria), da comportare trasformazione del sito, sottoposto a vincolo paesaggistico, avrebbe richiesto la concessione edilizia, mentre la subordinata domanda di indennizzo da indebito arricchimento era inammissibile, perchè nuova.

La corte confermava anche, per il ravvisato principio di causalità, la condanna dell’attore al rimborso delle spese al chiamato in causa,tuttavia compensando integralmente, per "giusti motivi", quelle del secondo grado.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Ha resistito il S. con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Ci..

Con ordinanza interlocutoria del 25.5.10 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di ufficio della causa di primo grado.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e/o falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, artt. 26, 31 e 48, del D.Lgs. n. 490 del 1999 e D.Lgs. n. 269 del 2003, della L. n. 443 del 2001, art. 1, censurandosi la dichiarazione di nullità del contratto di appalto, per la ritenuta abusività dei lavori, che non avrebbe tenuto conto della tipologia dell’intervento edilizio, in realtà concretatosi nella semplice manutenzione straordinaria di un immobile preesistente, autorizzata dal competente Comune di Vico Equense e non necessitante, attesa la natura essenzialmente interna delle opere, anche di quella dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico.

In subordine, si lamenta che la corte di merito abbia indebitamente esteso la dichiarazione d’invalidità a tutto il contratto, senza tener conto del principio di conservazione di cui agli artt. 1367 e 1419 c.c., essendo la ravvisata nullità riferibile alle sole opere esterne.

Il motivo va disatteso, anzitutto perchè si basa sull’assunto secondo cui le opere sarebbero consistite in una semplice manutenzione, ancorchè straordinaria, dell’immobile preesistente, così ponendosi in contrasto con l’accertamento di fatto, in questa sede incensurabile (e, peraltro, neppure attaccato sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), compiuto dai giudici di merito, circa la ben più ampia consistenza dell’intervento edilizio complessivo, comportante utilizzazione di strutture in cemento armato, aggiunta di elementi nuovi al preesistente immobile ed alla stessa area circostante, tali da comportare la necessità di una concessione, anzichè di una semplice autorizzazione; tanto più in considerazione del vicolo ambientale gravante sulla zona, che avrebbe reso necessario non solo il preventivo nulla osta dell’autorità preposta alla relativa tutela, ma comunque ed in ogni caso la concessione, profilo quest’ultimo che non viene specificamente attaccato nel mezzo d’impugnazione, laddove si insiste nel qualificare, peraltro richiamando anche norme successive, l’intervento de qua di manutenzione straordinaria, anzichè di vera e propria ristrutturazione innovativa, come sostanzialmente ritenuto dalla corte, traendone le suesposte coerenti conseguenze.

Altrettanto inammissibile è il secondo profilo di censura, perchè l’invocazione del principio utile per mutile non vitiatur risulta nuova (non essendovene menzione nella sentenza impugnatale nella narrativa dello stesso ricorso) e, peraltro, implica valutazioni di merito, circa la scindibilità delle opere e la riferibilità dei relativi pagamenti.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione sulla subordinata eccezione di errore scusabile, ex art. 5 c.p., come mod. dalla sent. n. 364/88 della Corte Cost.le, in cui sarebbero incorse le parti del rapporto di appalto, circa la necessità della concessione edilizia, avendo le medesime fatto affidamento sulle assicurazioni di un tecnico di fiducia del committente e sulle verifiche di quello del Comune autorizzante.

Anche tale censura,ancor prima che manifestamente infondata (dacchè l’invocato principio dettato dal giudice delle leggi resta limitato alla sfera delle violazioni, di carattere penale o comunque sanzionatorio, di precetti di non agevole intelligibilità, la cui ignoranza o erronea interpretazione non potrebbe, peraltro,essere invocata da un imprenditore edile, professionalmente tenuto ad adeguata conoscenza della normativa urbanistico – edilizia ed ambientale connessale radicalmente inammissibile, perchè nuova e, per giunta, basata sulla deduzione di circostanze di fatto.

Con il terzo motivo si deduce omissione o insufficienza di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 185 c.p.c., comma 5 e art. 190 c.p.c., in rel. 24 Cost., in relazione al rigetto del motivo di appello, con il quale era stato lamentato che il giudice di primo grado aveva disposto l’immediata precisazione delle conclusioni e subito deciso la causa, senza consentire alle parti di precisare o modificare le rispettive domande e di depositare le comparse ed eventuali repliche, così impedendo a quella attrice di "meglio precisare la consistenza dei lavori effettuati, l’importo effettivamente dovuto e di avanzare immediatamente la domanda subordinata di arricchimento".

Anche tale motivo va disatteso.

Dall’esame (reso necessario dalla natura processuale delle censure) dell’acquisito fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, si rileva che la costruzione, dopo essere pervenuta dalla Pretura al Tribunale, si sviluppò, dopo l’udienza di prima comparizione delle parti, per altre due successive, dedicate alla trattazione della causa, pervenendo infine a quella finale di conclusioni, del 21.3.01, nella quale il giudice si riservò la decisione, assegnando alle parti il termine di gg. 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 10 per le eventuali repliche, con abbreviazione dei relativi termini consentita dall’art. 190 c.p.c., comma 2. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 2.5.01, per consentire alle parti di "produrre documenti, memorie istruttorie" ed "eventuali repliche", all’esito della successiva udienza del 6.6.01, nella quale le parti rinnovarono le rispettive conclusioni (quella attrice producendo anche ulteriore documentazione, relativa alla conseguita autorizzazione all’esecuzione dei lavori e formulando, per la prima volta la subordinata domanda ex art. 2042 c.c.), la causa fu nuovamente assunta in decisione, con espresso diniego da parte del giudice di ogni ulteriore termine per deposito di nuovi scritti conclusionali, venendo infine decisa con sentenza depositata il giorno successivo.

Dal riportato sviluppo del processo si rileva, dunque, che durante la prima fase (conclusasi con l’ordinanza del 2.5.01), la causa ebbe uno svolgimento del tutto regolare, durante il quale le parti ebbero modo di precisare le proprie domande ed eccezioni e le rispettive richieste istruttorie, secondo quanto previsto dall’art. 183 c.p.c. – poco o punto rilevando che nelle relative udienze la disposizione non fosse stata espressamente richiamata – e successivamente di formulare le conclusioni, nonchè illustrarle con i rispettivi scritti ex art. 190 c.p.c., mentre la particolare sommarietà della successiva fase (durante la quale la sola parte attrice si era avvalsa della facoltà di depositare documentazione aggi unti va), fu giustificata dalla considerazione che in precedenza le parti avevano ampiamente esposto ed illustrato le rispettive posizioni, con conseguente ravvisata superfluità della concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.. Pur essendosi tale scelta tradotta in una compressione del diritto di difesa, implicante l’insopprimibile facoltà delle parti di illustrare le proprie posizioni finali, quali che siano state le precedenti, ogni qual volta la causa sia riservata per la decisione e di usufruire a tal fine dei termini di legge (v., tra le altre Cass. nn. 14657/08, 6293/08, 20142/05, 6818/01) la conseguente nullità della sentenza di primo grado non avrebbe potuto dar luogo,non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., alla regressione del processo in primo grado, in base al noto principio, di cui è espressione l’art. 161 c.p.c., secondo cui il motivo di nullità si traduce in motivo di appello, comportando un nuovo ed integrale giudizio di merito da parte del giudice di secondo grado (v., tra le altre, Cass. nn. 22914/10, 19358/07, 18851/04, 2251/97). A tale regola si è di fatto attenuta la corte partenopea, che, pur non ravvisando la nullità, non ha tuttavia mancato di osservare come la stessa, quand’anche sussistente, non avrebbe comportato la suddetta regressione (v. pag. 3 u.p.), ed ha poi proceduto puntualmente all’esame ex nova della controversia, anche alla stregua di quella ulteriore produzione di parte attrice.

Quest’ultima pertanto non ha motivo di dolersi di non essere stata posta in condizione di documentare la regolarità dell’intervento edilizio, facoltà che invece è stata esercitata, sia pure senza esito positivo, per le motivate ragioni esposte dai giudici di appello.

Quanto alla possibilità di proporre la subordinata domanda per indebito arricchimento, a doglianza va esaminata congiuntamente al successivo motivo, avente tale precipuo oggetto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla dichiarata inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento, per non aver tenuto conto che la stessa era stata, in via subordinata ed in primo grado, formulata in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 6.6.01 e, peraltro, sulla base delle stesse circostanze di fatto dedotte a sostegno di quella principale, in considerazione della dedotta eccezione di nullità del contratto.

Anche tale motivo deve essere respinto,ribadendosi il principio, più volte affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 22667/04, 10168/04, 17440/03, 17335/02), della novità della domanda di indebito arricchimento formulata nel corso di un giudizio che sia stato inizialmente proposto per adempimento contrattuale, considerata la diversità ontologica e giuridica dei relativi elementi, causa petendi e petitum, e la natura di diritti "eterodetcrminati" di quelli rispettivamente azionati, richicdenti anche accertamenti di fatto diversi (in particolare, quanto all’ipotesi di cui all’art. 2041 c.c., sulla locupletazione di un soggetto a discapito dell’altro). Conseguentemente, pur essendo stata tale domanda formulata – come si è avuto modo di rilevare in precedenza in primo grado, ma in extremis (nel corso della seconda udienza di precisazione delle conclusioni) e non anche inizialmente o,comunque, in immediata replica alla deduzione, da parte del terzo intervenuto S., della nullità del contratto di appalto, palese ne risulta la tardività, anche in relazione alla facoltà concessa dall’art. 183 c.p.c., comma 4 (nel testo temporalmente in vigore) di proporre in tale udienza "le domande o le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" e sulla base di una possibile interpretazione estensiva della disposizione,includente anche le ipotesi in cui tale necessità sorga dalla formulazione di domande o eccezioni di un terzo intervenuto.

Con il quinto motivo si deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ed insufficiente motivazione, in relazione alla subita condanna al rimborso delle spese in favore del terzo chiamato in causa, al riguardo contestandosi l’assunto nesso causale, sul rilievo che si sarebbe trattato di una semplice chiamata di terzo,non in garanzia, tanto meno propria, attesa la diversità dei relativi petitum e causa petendi rispetto a quelli della domanda principale.

Anche tale motivo deve essere respinto,sulla scorta del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. nn, 5027/08,18205/07, 4958/07, 6757/01), a termini del quale, al di fuori dei casi di arbitrarietà o manifesta infondatezza della chiamata in causa, è legittimaci sensi dell’art. 91 c.p.c., ed in base al principio di causalità, la condanna dell’attore soccombente alle spese processuali sostenute dal terzo evocato in giudizio, su istanza del convenuto o di ufficio, a nulla rilevando che detto soccombente non abbia formulato domande nei confronti del suddetto,essendo invece sufficiente la considerazione che tale chiamata sia comunque scaturita dalla proposizione della domanda principale.

A tale principio si è correttamente ed incensurabilmente attenuta la corte di merito, tanto più in considerazione che il giudizio era stato caratterizzato dalla contrapposizione di tesi antitetiche tra le suddette parti e dalla prevalenza di quella proposta dall’intervenuto.

Il ricorso va conclusivamente respinto,con il conseguente carico delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, in favore del resistente, che liquida in misura di complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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