Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12484 Impugnazioni dell’imputato detenuto Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, della Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in data 23.03.2010 che aveva rigettato la sua domanda, di riparazione pecuniaria per ingiusta carcerazione sofferta.

Con memoria scritta depositata tempestivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con atto scritto il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vito Monetti, ha avanzato analoga richiesta.

Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal S.A..

Per il disposto di cui agli artt. 571 e 613 c.p.p. soltanto all’imputato è data facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Il soggetto richiedente la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione da, lui sofferta non è assimilabile alla figura dell’imputato.

Quest’ultimo, invero, subisce l’azione penale; l’altro instaura una procedura per ottenere un ristoro economico e si pone sulla stessa linea di un attore in sede di giudizio civilistico (V. fra le tante Sez. 4, Sentenza n. 2772 del 09/05/2000 Cc. Rv. 216231).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma – che, nella specie, stima, si equo fissare in Euro trecentomila – in favore della cassa delle ammende.

Sussistono ragioni di equità per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Compensa le spese tra le parti del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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