Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12467

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 25.02.2010, della Corte d’Appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 17.11.2007 dal Tribunale di Locri – sezione distaccata di Siderno – in ordine al delitto di cui all’art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione delle leggi antinfortunistiche. In sintesi i fatti di causa per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso.

Il 12.07.2002, l’operaio S.R., dipendente della ditta edile di cui il ricorrente è titolare, nel mentre si trovava all’interno di uno scavo, eseguito per la messa in opera di tubi, intento al livellamento del terreno con una pala, rimaneva schiacciato da un masso staccatosi da una delle pareti dello scavo medesimo, riportando lesioni personali gravi con indebolimento permanente della funzione deambulatoria.

Il Tribunale ha ritenuto il V. responsabile del reato ascrittogli in quanto, nella sua qualità di datore di lavoro, ha violato la specifica disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13 (dichiarato prescritto) per non aver provveduto a predisporre adeguate armature di sostegno delle pareti dello scavo, sebbene dal complesso delle prove raccolte si desumesse che, nel punto in cui si era venuta a trovare la persona offesa, la profondità dello scavo superasse, sia pure di poco, il limite di mt. 1,50, e malgrado le pareti dello scavo fossero state realizzate a piombo in un terreno che non offriva sufficienti garanzie di stabilità. Aggiungeva il giudice di primo grado che, comunque, anche nel caso in cui la profondità fosse stata pari a mt. 1,48, si sarebbe trattato di una misura talmente vicina al limite legale oltre il quale si imponeva la predisposizione di armature e che, tenuto conto di tutte le altre condizioni del terreno e della verticalizzazione delle pareti, l’obbligo di adottare quegli accorgimenti sarebbe derivato dalle norme di comune prudenza e diligenza a cui fondamento si pone l’art. 2087 cod. civ.. La Corte d’Appello, nel fare proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuti infondati i motivi del gravame di merito.

Il V., con un primo motivo, denuncia violazione di legge, in particolare, per erronea applicazione dell’art. 590 cod. pen. in relazione alle disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1996, art. 13, nonchè per erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione.

Riportando in premessa la massima giurisprudenziale di questa Corte di cui alla sentenza sez. 4^ dell’11.08.1990 n. 11401, secondo cui l’obbligo di provvedere alle armature di sostegno delle pareti nello scavo di trincee profonde più di mt. 1,50 sussiste dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di mt. 1.50 e man mano che si procede, rileva, in fatto, che nel caso di specie, sulla base delle prove acquisite, tale profondità non è mai stata raggiunta. Si mette in evidenza che la tubazione della rete fognaria da sostituire era posizionata ad una profondità di mt. 1,10 e nessun senso avrebbe avuto uno scavo che superasse i mt. 1,50.

In riferimento, poi, al rilievo dei giudici che, comunque, sussisteva l’onere, derivante dalla disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., di predisporre misure atte a prevenire crolli delle pareti, si argomenta che, in considerazione del fatto che già erano stati realizzati 4 scavi per 32 metri lineari, e la consistenza del terreno era tale che non aveva manifestato pericoli di franamenti o crolli, non c’era alcuna ragione di cautela che imponesse la predisposizione di armature, richieste dalla normativa specifica, atteso che non era stato superato il limite di profondità richiesto. L’incidente subito dal S.R. è da addebitarsi ad un caso fortuito non attribuibile a negligenza o a errore umano, in quanto la presenza del blocco di calcestruzzo nel sottosuolo era imprevedibile, anche dopo l’esecuzione dello scavo.

Con altro motivo si evidenzia la mancanza delle condizioni per concedere la provvisionale in favore della parte offesa, in quanto i giudici di merito non avevano a disposizione alcun elemento sulla base del quale provvedere ad una determinazione quantitativa del danno subito.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo si risolve in una censura sulla valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione coerente e logica.

Nè è fondatamente sostenibile il vizio di motivazione, in quanto, ancorchè la motivazione può essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza di appello, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, dalla sentenza impugnata si evidenzia in maniera esaustiva la sussistenza degli elementi ritenuti essenziali ai fini dell’affermazione di responsabilità.

La sentenza di merito appare, infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento della colpa e di nesso di causalità.

La Corte di appello, attraverso la disamina degli atti di causa ed il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha ampiamente argomentato sui profili della ritenuta responsabilità dell’imputato, rispondendo del resto puntualmente alle doglianze proposte con l’appello.

In particolare, a base dell’affermato giudizio di colpevolezza, i giudici d’appello hanno posto l’apprezzata carenza organizzativa addebitale al V., il quale violando gli obblighi connessi al ruolo di datore di lavoro, aveva trascurato di assicurare l’adozione a favore dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al lavoro di escavazione di scavi profondi mt. 1,50 in un terreno la cui consistenza non dava sufficienti garanzia di stabilità. Non è, infatti, in discussione la posizione di garanzia in cui si trovava il ricorrente, ma si eccepisce, come esposto nella parte narrativa, l’inapplicabilità della norma antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, rilevandosi in fatto che lo scavo non raggiungeva, sia pure di poco, la profondità di mt. 1,50. E’ di evidenza palmare che la questione è di fatto e che la Corte distrettuale ha fornito congrua ed esaustiva motivazione relativamente a tale circostanza. Al riguardo, per altro, è corretto il rilievo dei giudici di appello, e conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l’addebito di colpa specifica, al di là del richiamo operato in sentenza al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, è da ricondurre più generalmente al disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2.

La ricostruzione operata in sentenza, con l’individuazione dell’addebito colposo riconducibile al V.G. e della rilevanza causale di detto addebito rispetto alla verificazione dell’evento lesivo, non offre spazi per potere qui recepire l’assunto difensivo come esposto.

E’ principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5A, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).

Manifestamente infondato è il secondo motivo; invero la Corte Reggina, nel rigettare, con l’ordinanza dibattimentale del 3.07.2008, la richiesta di revoca o di sospensione della provvisionale di Euro 20.000,00, quale conseguenza della condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, ha ben evidenziato le condizioni previste dall’art. 539 c.p.p., comma 2, poste a base della statuizione in tal senso disposta dal giudice di primo grado, con riferimento all’entità delle lesioni patite che hanno determinato l’indebolimento permanente dell’organo della deambulazione dello S.R..

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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