T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 680 Concessione per nuove costruzioni Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente R.A. impugna col ricorso in epigrafe l’ordinanza n. 52 del 30.05.2007 con la quale il Comune di Acicastello ha ingiunto la demolizione delle strutture prefabbricate collocate in via Stazione n. 36/38, sul presupposto che le stesse siano state realizzate in assenza di titolo edilizio e su un’area destinata nel PRG a "verde pubblico".

In particolare, denuncia i vizi di:

1.- violazione ed omessa applicazione dell’art. 7 della L. 241/90 – omesso preventivo avviso dell’avvio del procedimento all’interessato con connessa violazione del diritto di partecipazione;

2.- violazione ed errata applicazione dell’art. 7 della L. 47/1985 in relazione all’art. 5 della L.R. 37/1985 ed all’art. 10 della L. 47/1985 – eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione;

Con quest’ultima censura, più in dettaglio, viene evidenziata la natura "precaria" della struttura oggetto del provvedimento impugnato, costituita da tre moduli prefabbricati (due dei quali addirittura autotrasportabili), rispettivamente adibiti ad ufficio temporaneo, a spogliatoio per gli operai, a servizi igienici di emergenza; il tutto, destinato alla temporanea fruizione da parte del personale dell’AGESP s.p.a. ivi impiegato nei servizi di gestione integrata dei rifiuti per il periodo di durata del relativo contratto.

Alla luce di questo peculiare aspetto della vicenda, la ricorrente postula l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 10 della L. 47/1985 per le opere realizzate in assenza di "autorizzazione", in luogo di quella applicata dall’ente intimato consistente nella rimozione dei manufatti.

La ricorrente precisa inoltre che la destinazione a "verde pubblico" impressa col PRG all’area in questione è stata sospesa in forza di un’ordinanza cautelare (n. 1758/2005) di questo Tar.

Il Comune di Acicastello, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

A seguito del decesso dell’originario difensore della ricorrente – avv. Franco Merlino -, il giudizio è stato proseguito da altri due difensori – gli avv. ti Alberto Grasso e Franco Maria Merlino.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è da ritenere fondato con particolare riferimento alla seconda censura.

Infatti, in mancanza di controdeduzioni da parte dell’intimato Comune, si deve ritenere incontestata la natura e la funzione dei prefabbricati installati sul terreno in esame (ricavabile anche dalla lettura dell’impugnato provvedimento di ingiunzione), e di conseguenza non possono residuare dubbi in ordine al regime giuridico applicabile ai fabbricati realizzati in assenza di titolo edilizio, allorquando si tratti di strutture prefabbricate a destinazione "precaria" (in quanto temporalmente connessa alla durata del contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani).

Va richiamato, in proposito, l’art. 5 della L.R. 37/1985 in base al quale "L’ autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall’ art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti per l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l’ escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all’ art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonchè per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere".

Tale disposizione, che assoggetta al regime della semplice "autorizzazione" la realizzazione di manufatti come quello per cui è causa, va coordinata con l’art. 10 della L. 47/1985, dettato in tema di illecito edilizio, che introduce il regime (meno gravoso per l’obbligato) della sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di manufatti in assenza o in difformità dall’autorizzazione edilizia. In particolare, il citato art. 10 stabilisce che "Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l’esecuzione di opere in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell’autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta."

In giurisprudenza, la questione è stata più volte affrontata con le seguenti precisazioni che sembrano connotare anche il caso di specie:

"Ai sensi dell’art. 5 l. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, l’esclusione dall’obbligo della concessione di edilizia richiede la presenza di una costruzione precaria, non caratterizzata dal fatto che le sue parti siano facilmente rimovibili, ma per l’uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata. (Nella specie, è escluso il carattere precario della costruzione di un capannone agricolo destinato al ricovero di mezzi meccanici)." (CGA 63371998);

"L’art. 5 l. reg. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, che prevede il rilascio di una semplice autorizzazione edilizia per l’"impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" si riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l’assetto del territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende necessaria la concessione edilizia." (Corte cost. 187/1997);

"In materia edilizia, la disposizione dell’art. 5 della Legge Regione Sicilia n. 37 del 1985, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l’autorizzazione del sindaco per l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, va riferita alle costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate in precedenza, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l’assetto del territorio. (Nella specie, relativa a manufatti assemblati sul posto previa realizzazione di una piattaforma di cemento armato, la Corte ha ritenuto inapplicabile detta normativa)." (Cass. Penale, III, 19076/2009).

Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto, col conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza/ingiunzione. Resta, tuttavia, salvo il potere del Comune di infliggere la sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 10 della L. 47/1985.

Si stimano sussistenti giuste ragioni di equità per compensare le spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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