T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 702 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, all’epoca dei fatti, in servizio presso il6° Reggimento Lancieri di stanza a Palermo, espone:

di essere stato sottoposto, in data 27/2/2007, presso l’infermeria reggimentale a controllo delle urine al fine di accertare l’eventuale uso di droghe.

A seguito della riscontrata positività al drugtest veniva iniziato, in data 28/2/2007, procedimento disciplinare, a seguito del quale gli veniva inflitta la sanzione della consegna di rigore per giorni quindici.

Il 9/3/2007 la 2° Commissione Medico Ospedaliera prendeva atto della positività ai cannabinoidi e lo giudicava inidoneo al servizio per giorni quindici, sebbene esso ricorrente dichiarasse di non aver mai fatto uso di cannabinoidi, contestualmente gli veniva consegnata un busta chiusa da portare all’AUSL di appartenenza.

In data 9/3/2007 il si recava a Catania presso un laboratorio di analisi cliniche al fine di fare analizzare le proprie urine.

Da detto esame risultava l’assenza di cannabinoidi.

Stesso risultato davano gli esami clinici e di laboratorio compiuti presso L’AUSL di appartenenza, che non riscontravano tracce di stupefacenti nei capelli del ricorrente.

In data 31/5/2007 il dipartimento di Medicina legale di Palermo, al quale erano state consegnate le risultanze delle analisi constatava l’assenza tra gli esami effettuati della ricerca di tracce di cannabinoidi nei capelli. Pertanto in data 4/2/2007 il ricorrente versava in atti il referto analitico dell’AUSL dal quale risultava che negli ultimi tre mesi il soggetto esaminato non aveva fatto uso di cannabinoidi.

Non ostante gli esiti favorevoli delle analisi l’Amministrazione lo stesso giorno 2/4/2007 gli notificava il provvedimento di inidoneità al servizio militare.

Avverso detto provvedimento vengono proposti due motivi di gravame, con i quali si formulano le censure:

1)Illegittimità del giudizio medico per carenza dei presupposti, per travisamento dei fatti,per mancanza di prova in ordine all’uso dei cannabinoidi, caducità probatoria dell’accertamento eseguito in data 27/2/2007, illogicità e manifesta ingiustizia;

2) macrospicità dei vizi logici inficianti il provvedimento, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per illogicità e per travisamento dei fatti.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza.

In sede cautelare veniva disposta, in data 7/6/2007, ordinanza collegiale istruttoria dando incarico alla C.M.O Interforze presso il Dipartimento di Medicina Legale di Messina di accertare l’idoneità del ricorrente al servizio militare.

Con verbale redatto in data 9/11/2007, a seguito di visita medica la C.M.O. dichiarava il ricorrente non idoneo al servizio militare per "pregressa accertata positività ai cannabinoidi". Con test di screening e di conferma.

In data 14/07/2008 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve prefissata di anni uno e di collocamento in congedo a decorrere dal 2/4/2007 per esito positivo degli accertamenti. Per esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’art. 4, comma 1, della L. n. 266/2004, nonché per la perdita permanente dell’idoneità psicofisica.

Avverso detto provvedimento il ricorrente, in data 24/11/2008, proponeva motivi aggiunti assumendone l’illegittimità per illegittimità degli atti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo.

L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti ed, in subordine, ha chiesto il rigetto degli stessi per infondatezza.

Alla pubblica udienza del 23/2/2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Le censure formulate con il primo dedotto motivo di gravame non sono condivisibili.

Le doglianze si incardinano su un postulato errore del risultato del primo esame delle urine effettuato presso l’infermeria reggimentale che potrebbe essere inficiato da poca diligenza al momento del prelievo, e sulla successiva conservazione del campione delle urine del ricorrente da parte della C.M.O. di Palermo.

Detta inaffidabilità del risultato delle analisi effettuate dall’Amministrazione sarebbe reso evidente dai discordanti risultati effettuati presso l’AUSL di Catania dopo dieci giorni dal primo esame, avuto riguardo al fatto che in tale arco temporale non potrebbero essere eliminati i cannabinoidi dalle urine essendo necessario per detta eliminazione un periodo di non meno di quaranta giorni.

Il provvedimento resiste alle censure.

Invero, il primo esame presso un laboratorio esterno (con modalità di prelievo e di non controllate) è stato effettuato il giorno 9/3/2007, quindi dopo dieci giorni dal prelievo a campione effettuato dall’Amministrazione militare.

In disparte ogni considerazione sulla affidabilità di un esame "autogestito", è notorio (anche secondo quanto riscontrabile in attendibili siti Web che si occupano dell’argomento), che la permanenza delle tracce di cannaboidi nelle urine non supera, di regola, i dieci giorni, quindi, anche a ritenere che il contestato uso di cannabis sia stato effettuato solo poche ore prima del prelievo del 27/2/2007, e non anche un solo giorno prima, alla data dell’esame presso il laboratorio privato era trascorso un significativo lasso di tempo tale da eliminare le tracce di cannabinoidi nelle urine.

ne deriva che il primo esame di esse, presso la sede del Reggimento, è da ritenersi più affidabile del secondo.

In materia, il Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. con sent. n. 1183 del 14 dicembre 2009, ha già avuto modo di precisare come ai fini della dispensa del servizio per inidoneità fisica, la valutazione dell’uso di droghe (anche leggere) non debba necessariamente essere fatta ex post, essendo sufficiente che venga riscontrata al momento dell’accertamento. Ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5622 dell’11 ottobre 2005, Sez. IV, ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta (ai sensi dell’art. 40 L. 3 agosto 1961 n. 833), a un militare appartenente al Corpo della Guardia di finanza per consumo occasionale di droga c.d. leggera.

Per quanto attiene all’esame del bulbo pilifero effettuato dall’interessato presso l’AUSL, anche se è condivisibile la deduzione della difesa del ricorrente, secondo cui la durata delle tracce dei cannabinoidi nel capello copre periodi superiori a tre mesi, non può non rilevarsi che un soggetto che sa di dover affrontare il predetto esame può facilmente ricorrere a numerosi accorgimenti per "passare"(termine usato nel gergo nei cennati siti Web) il "test sul capello", quali ad esempio comuni lavaggi con NA H CO3, seguito da Topexan; decolorazione con H2 O2 seguita da tintura di colore simile al proprio, con trattamenti ripetuti per tre volte al giorno per una settimana.

Pertanto anche i risultati del test sul capello, in quanto ad affidabilità sono recessivi rispetto al primo esame alle urine effettuato senza preavviso presso la sede del Reggimento.

L’argomento addotto dal ricorrente, pertanto, non appare significativo ai fini del decidere.

Né, nel caso di specie, un approfondimento psicodiagnostico sarebbe pertinente, avuto riguardo al fatto che l’effetto sensibile della cannabis sfuma dopo poche ore e soltanto in soggetti adusi al consumo abituale possono rilevarsi effetti di evidenza diagnostica ad un esame psichico.

Neppure le censure formulate con il secondo motivo di gravame si appalesano condivisibili.

Si duole il ricorrente della violazione del principio di proporzionalità, dato che la sanzione irrogata (anche a voler accedere all’ipotesi dell’uso di cannabinoidi) sarebbe eccessiva, atteso che ci si troverebbe (eventualmente) innanzi ad un uso sporadico di droga leggera che non andrebbe punito con la severa sanzione del congedo non merita valutazione positiva.

La doglianza non può condividersi in quanto, nella fattispecie, vi è (come dimostrato) una prova dell’uso di cannabinoidi, ma non emerge alcuna prova (o concreto indizio di essa) che l’uso sia avvenuto "una tantum"; e non spettava certo alla PA dimostrare la abitualità dell’uso, semmai all’interessato l’occasionalità dell’uso medesimo.

Il provvedimento adottato è supportato da un enunciato motivatorio sorretto da un duplice ordine di considerazioni: la perdita dell’idoneità attitudinale richiesta per il reclutamento a seguito dell’attribuzione del profilo del coefficiente 4 nella caratteristicasomato funzionale concernente la psiche (ai sensi dell’art14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 215/2001; da un esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), del predetto D.Lgs..

Considerato che nella valutazione relativa all’attribuzione del relativo coefficiente l’Amministrazione è dotata di discrezionalità tecnica e che, nella fattispecie in presenza dell’accertato uso di cannabinoidi, essa non ha debordato dai limiti interni ed esterni all’uso del potere discrezionale, il provvedimento resiste alle censure formulate dal ricorrente. Per il resto, va solo aggiunto che, una volta accertata l’inidoneità del soggetto, la dispensa dal servizio ha natura di atto dovuto espressione di attività vincolata.

Per quanto attiene i motivi aggiunti depositati in data 24/11/2008 e notificati in data14/11/2008, va accolta l’eccezione in rito di tardività formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, atteso che il provvedimento di proscioglimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 14/7/2008, ed esso conteneva, in ossequio alla L. n. 241/1990, l’avviso che l’eventuale ricorso avverso il provvedimento avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso in epigrafe va rigettato ed i correlati motivi aggiunti dichiarati irricevibili per tardività.

Sotto il profilo umano il Collegio ritiene di dover compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale, dichiara irricevibili i correlati motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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