Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 28-03-2011, n. 12499 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 22 marzo 2010, ha ritenuto V.A. responsabile dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b, artt. 71, 72 e l’ha condannato alla pena di giustizia. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione rilevando (tra gli altri motivi non meritevoli di accoglimento) che i reati sono estinti per prescrizione.

La deduzione è fondata dal momento che – pure tenendo conto dei rinvii del processo per impedimento del Difensore o sua astensione dalle udienze- per le contravvenzioni si era maturato il periodo prescrizionale in epoca antecedente alla sentenza impugnata.

Ciò rende il ricorso non manifestamente infondato con la conseguenza che la Corte, in applicazione dell’art. 129 c.p.p. deve annullare senza rinvio la decisione in esame perchè i reati sono estinti per la ricordata causa dando atto che è carente la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *