Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13383

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Svolgimento del processo

Con atto 6.12.1996 D.M.G. proponeva appello alla sentenza n. 51/1995 del Pretore di Vallo della Lucania che aveva rigettato la sua domanda principale di condanna di C.A. al rilascio di parte del fondo (OMISSIS), in catasto al foglio 24 particella 8 di circa mq. 2500 ed aveva accolto la riconvenzionale del convenuto, dichiarando l’acquisto per usucapione.

La causa, interrotta per morte dell’appellante e riassunta dagli eredi, veniva decisa con sentenza de tribunale di Vallo della Lucania n. 403/2005, che dichiarava D.M.R., A., P., M. e T. proprietari ed ordinava al C. il rilascio, osservando che D.M. aveva acquistato il fondo (OMISSIS) ed altro al pubblico incanto, ottenendo il decreto di trasferimento, ed immettendosi nel possesso in contraddittorio con un rappresentante del Corpo forestale che dichiarava di essere solo detentore per concessione del comune di (OMISSIS). Il C. non aveva provato l’usucapione.

L’area in contestazione, adibita a vivaio dal Corpo forestale, di cui C.A., padre di An.,ed i testi Fe., Ch. e Ro., erano dipendenti, a dire dei testi, era stata da loro coltivata dal 1954 per conto di C.A. e, successivamente , del figlio An., ma doveva escludersi il possesso, trattandosi di vivaio del corpo forestale, all’epoca oggetto di custodia giudiziaria e di vendita al pubblico incanto.

Ricorre C. con tre motivi, resistono i D.M., che hanno anche presentato memoria.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, solo enunciato.

Col secondo motivo si deduce violazione delle stesse norme per essere stato dimostrato il possesso.

Col terzo motivo si lamenta sempre la violazione delle norme sopra indicate per l’incompleta valutazione delle prove. Il tribunale non avrebbe motivato la sua scelta di campo per valorizzare i testi del D.M..

Le censure, in gran parte solo enunciate, tranne l’ultima, rasentano l’inammissibilità, manifestando un mero dissenso rispetto ad una decisione logica e coerente, conforme a principi consolidati.

Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

In ogni caso, appare decisiva la circostanza, per nulla smentita dalla prova testimoniale, che l’iniziale equivoco rapporto col fondo del dante causa dei ricorrenti, nemmeno qualificabile come detenzione, riferibile al corpo forestale, non ha dato luogo, nel tempo, ad interversione del possesso.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente disattesa in riferimento alla mancanza del fatto "possesso" ed anche, addirittura, della mera detenzione (Su tali aspetti cfr S.U. 27 marzo 2008 n. 7930 e Cass. 1.3. 2010 n. 4863, che fa salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis, nella specie non avvenuta).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

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