Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 28-03-2011, n. 12497 inps reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 14 aprile 2010, ha ritenuto C.G. responsabile del reato continuato di omesso versamento dei contributi all’Inps (dal marzo 1999 al settembre 2001) e l’ha condannato alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha disatteso la eccezione di incompetenza territoriale del primo Giudice ed ha individuato la prova reato dalle denuncie mensili che l’appellante inviava all’Inps.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge;

ribadisce la incompetenza per territorio del Tribunale, osserva che manca la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti e lamenta difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Tanto premesso, si rileva che i motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento, ma non manifestamente infondati perchè le deduzioni dell’appellante avrebbero richiesto una più articolata confutazione.

Ciò permette al Collegio di applicare l’art. 129 c.p.p. e di rilevare che si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. in epoca antecedente alla impugnata decisione.

Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza in esame per essere il reato estinto per prescrizione dando atto che è carente la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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