Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-06-2011, n. 13379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Blitz s.a.s., società agente receduta dal contratto di agenzia con la Citifin Citicorp Finanzaria s.p.a., agiva innanzi al Tribunale di Milano per ottenere dalla preponente il pagamento della somma di L. 2.050.935.500 a titolo di provvigioni non percepite, rimborsi spese, indennità di fine rapporto e corrispettivi per servizi svolti al di fuori del mandato. A sostegno della domanda deduceva che la Citifin a) le aveva sottratto una quota consistente del portafoglio clienti, esercitando la facoltà di avocazione della gestione diretta di 18 dealers e deciso la cessazione del convenzionamento con altri;

b) non le aveva rimborsato spese telefoniche per il caricamento telematico di dati; e c) non le aveva remunerato tale nuova attività, resasi necessaria per esigenze della preponente e non inclusa nell’originario mandato.

La società preponente resisteva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato a termini di contratto.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, escludendo, però, i dedotti inadempimenti della Citifin e, quindi, l’esistenza di una giusta causa di recesso.

Tale sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Milano, che rigettava l’impugnazione della Blitz s.a.s., nelle more posta in liquidazione.

La Corte milanese osservava, in particolare, che non ricorreva nessuno dei tre inadempimenti dedotti quale giusta causa del recesso esercitato dalla Blitz.

In particolare, il potere convenzionalmente previsto di revocare ed avocare a sè i rapporti ritenuti inaffidabili, era stato esercitato senza sconfinare nell’abuso contrattuale, avendo avuto un connotato del tutto marginale nel contesto complessivo del volume d’affari trattato dall’agente. Considerato che quest’ultima aveva in carico ben 3916 contratti, con un fatturato di provvigioni annue di L. 653.704.000, l’incidenza delle avocazioni sul credito complessivo della Blitz variava dal 7 al 10%, a seconda che si assumesse come ammontare delle provvigioni mancate quello ricostruito dal c.t.u. (L. 45.388.925) ovvero quello, maggiore, riconosciuto dalla stessa Citifin (L. 58.380.438).

Quanto al mancato riconoscimento delle attività extramandato di caricamento dati, osservava che la raccolta dei dati su supporto informatico, piuttosto che cartaceo, costituiva, come evidenziato dal c.t.u., una modalità di esecuzione insita nell’aggiornamento del sistema di riempimento della modulistica, e dunque mera attività di meccanizzazione della rete imposta compresa nel rapporto di agenzia, non trattandosi di elaborazione, ma, appunto, di mero caricamento dei dati.

In merito, infine, alle spese telefoniche, non vi erano elementi probatori tali da far ritenere che non fossero state rimborsate, avendo il c.t.u. fornito una analitica disamina del loro ammontare, tale da far ritenere verosimile il loro pagamento mediante le provvigioni.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Blitz s.a.s. in liquidazione, con sei motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificatole il 19.9.2005, ossia tre giorni dopo la scadenza del termine d’impugnazione, decorrente dall’1.6.2005, data di notifica della sentenza d’appello.

Ciò in quanto non avrebbe rilievo la circostanza che l’atto d’impugnazione risulti essere stato spedito dall’ufficiale giudiziario il 14.9.2005 e consegnato allo stesso il giorno precedente. Sostiene, al riguardo, che nella specie non troverebbe applicazione la pronuncia n. 477/02 della Corte costituzionale, perchè non si sarebbe verificata alcuna ipotesi di scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione, essendo stato il ricorso ricevuto normalmente e direttamente dalla Citifin;

il ricorrente non avrebbe tenuto conto dell’imminente scadenza del termine di cui all’art. 325 cpv. c.p.c., sospeso durante il periodo feriale; di conseguenza, non si verterebbe in alcuna ipotesi di intempestività del procedimento notificatorio sottratto al potere della parte notificante; e, infine, applicando in maniera letterale il principio enunciato dal giudice delle leggi, si dovrebbe rinunciare alla credibilità e alla certezza delle situazioni giuridiche.

1.1.- L’eccezione è manifestamente infondata.

Il principio in base al quale il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 477 del 2002, al punto che già con la sentenza n. 28 del 2004 il giudice delle leggi ebbe a chiarire, a fronte di un’ordinanza di rimessione avente ad oggetto la questione di legittimità degli artt.138 e 148 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che tale principio risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti; e che esso, che per effetto della citata sentenza n. 477/02 si rinviene nell’art. 149 c.p.c., è ormai decisivo per l’interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni.

Tale indirizzo, confermato anche di recente con riferimento al procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c. (cfr. Corte cost. n. 3/10), non soffre deroghe o ripensamenti nella giurisprudenza costituzionale, e non può essere disatteso se non per effetto di un revirement della stessa Corte costituzionale, per provocare il quale parte resistente non offre spunti di sorta.

2. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. e segg., in connessione con l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè il travisamento delle risultanze istruttorie riguardo alla determinazione dell’entità del reddito agenziale riferibile all’attività dei dealers.

Sostiene al riguardo che la Corte d’appello non ha considerato che, come dedotto nell’atto d’appello, i dealers sottratti erano 52, numero cui si perviene sommando ai 20 di cui alla comunicazione del 25.1.1994, i 18 avocati e i 14 della cui soppressione la Citifin diede notizia all’agente nel corso della corrispondenza tra le parti nella fase di cessazione del rapporto; e che è apodittica e incomprensibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il reddito virtuale ricavabile dal prodotto finanziario non poteva essere triplicato per tutta la durata dell’anno.

3. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1375 c.c., dell’art. 2721 c.c. e segg., nonchè dell’art. 277 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. e segg., e il travisamento delle risultanze istruttorie. Sostiene che la Corte d’appello ai fini della corretta valutazione dell’incidenza negativa della avocazione dei soggetti convenzionati, nell’economia del rapporto, avrebbe dovuto considerare la perdita subita dall’agente confrontando il reddito prodotto nell’anno anteriore alla cessazione del rapporto, e poi passare al confronto tra questo parametro e quello che si era determinato in seguito alla riduzione della platea dei convenzionati. Afferma, quindi, che la Corte territoriale, esaminando solo l’ultimo periodo, ha sostanzialmente eluso il disposto dell’art. 1375 c.c. il cui reale significato impone che l’accertamento dell’osservanza della buona fede nella fase di esecuzione del contratto comporta la valutazione di fatti e circostanze che si pongono al di fuori della regolamentazione negoziale del rapporto. E per tale ragione, sostiene, occorreva tenere presente il numero complessivo dei dealers sottratti, il reddito agenziale che essi avrebbero prodotto nell’anno del recesso e la conseguente base su cui, poi, avrebbe dovuto essere accertato il decremento provvisionale, che indica nella misura del 70%.

Deduce, inoltre, come censurabile l’affermazione secondo la quale poichè non è risultato che i dealers revocati siano stati attratti alla gestione del preponente, è da escludere che la decisione di revocarli sia stata motivata da altro che la ritenuta inaffidabilità dei convenzionati, e sostiene, al riguardo, che essa conterrebbe una praesumptio de praesumpto.

4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè in parte ripetitivi, sono infondati.

In primo luogo, il ricorrente non indica minimamente in qual modo sarebbero state violate le norme richiamate, di guisa che risulta mancante l’allegazione dei parametri necessari all’esercizio della funzione di nomofilachia invocata, e con essi la specificazione del o dei fatti il cui accertamento, imposto dalle stesse norme, risulterebbe omesso, carente o illogicamente operato dal giudice d’appello.

In secondo luogo, anche la denuncia isolata del vizio motivazionale si basa su censure che mirano non già a demolire la sufficienza e la razionalità del ragionamento che sorregge la motivazione della sentenza impugnata, ma a sollecitare un diverso esame del merito, valorizzando elementi di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non decisivi. Lamentare, infatti, che quest’ultima non abbia preso in considerazione il numero dei dealers avocati, ma abbia valutato la scarsa incidenza economica della conseguente riduzione del portafoglio, equivale, appunto, a prospettare come possibile una diversa soluzione del merito della controversia, utilizzando altri elementi del fatto, ma non dimostra alcuna illogicità della decisione. Parte ricorrente argomenta non su quest’ultima, ma sulla propria diversa proiezione operata relativamente al reddito perduto a causa della condotta della preponente, per poi concludere che tale ricostruzione appare del tutto logica e corrispondente ad un criterio di normalità, e da ciò solo ricava che la diversa soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sarebbe priva di giustificazione razionale e contrastante con i principi di cui all’art. 2727 c.c. e segg.. Affermazione, quest’ultima, che non soltanto fa commistione tra vizio di motivazione e violazione di legge, ma che non considera che la pretesa logicità di una data ricomposizione fattuale, non implica necessariamente l’illogicità di una soluzione basata su criteri e dati di fatto differenti.

Ugualmente destituita di fondamento, poi, è la doglianza circa la presunta violazione delle regole che presiedono al ragionamento inferenziale, poichè l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale non essendo provato che i dealers revocati siano stati attratti alla gestione della preponente, deve escludersi che la scelta operata dalla Citifin sia stata motivata da ragioni diverse da quella della ritenuta inaffidabilità dei convenzionati, non integra una praesumptio de praesumpto, ma costituisce null’altro che una conclusione sull’onere, non assolto dalla Blitz, di provare la condotta scorretta della preponente.

5. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. con riguardo al mancato esame del motivo d’appello con il quale era stata dedotta la nullità della clausola di cui all’art. 3, comma 3 del regolamento contrattuale, in quanto integrante gli estremi di una condizione meramente potestativa.

5.1. – Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata è formulata una valutazione implicita di validità della clausola in questione, lì dove a pag. 4 si afferma che l’esercizio del potere di cui si tratta, convenzionalmente pattuito, non può di per sè costituire violazione degli obblighi contrattuali, salvo che sconfini in evidente abuso che vanifichi il lavoro dell’agente, attraendone la clientela al preponente. Tale considerazione contiene in sè un giudizio affermativo circa la validità della clausola, la cui compatibilità con gli obblighi generali di correttezza è stata chiaramente ritenuta, entro i limiti sopra detti, con motivazione a sua volta non oggetto di specifica censura sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. 6. – Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt.112 e 277 c.p.c. con riguardo al mancato esame del motivo d’appello col quale era stata denunciata la disapplicazione dell’art. 1751 c.c. e degli accordi economici di settore attribuitivi l’indennità di risoluzione del rapporto.

La Corte territoriale, si sostiene, ha ignorato tale motivo d’impugnazione e a causa di ciò alla Blitz risulta essere stata negata non solo un’indennità di risoluzione, ma anche una qualsiasi motivazione in merito.

7. – Il motivo è assorbito, poichè, non essendo scalfita la pronuncia di merito nella parte in cui questa ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso, non può essere riconosciuto in radice il diritto alla percezione dell’indennità in questione, ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 2, seconda ipotesi.

8. – Con il quinto motivo è dedotta la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. con riguardo al mancato esame del motivo d’appello col quale era stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 352 del 1988 e della L. n. 319 del 1980, relativamente ai criteri seguiti nella liquidazione del compenso al c.t.u..

8.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile, atteso che il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. è soggetto esclusivamente ad opposizione, ai sensi della L. n. 319 del 1980, art. 1, comma 5 e, dal 1.7.2002, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1 e solo esperita quest’ultima è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

9. – Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2727 c.c. e segg. e dell’art. 2946 c.c. e segg., e dell’art. 277 c.p.c. con riferimento all’omesso esame delle richieste istruttorie. Si lamenta, in particolare che sia del tutto insoddisfacente la motivazione del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, in merito alla domanda di un compenso aggiuntivo per l’esecuzione di prestazioni di caricamento elettronico dei dati dei richiedenti un finanziamento, che anche la società agente aveva tratto vantaggio dall’avvenuta meccanizzazione e che la stessa non aveva avanzato alcuna pretesa al riguardo, se non a distanza di anni.

Parte ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte territoriale si sia limitata ad aderire a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, senza considerare specificamente la corrispondenza intercorsa fra le parti, e il fatto che l’attività di caricamento dei dati sia funzionale alla creazione di un archivio necessario per valutare le richieste di finanziamento.

9.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto sotto la specie della violazione o falsa applicazione di norme di legge, richiamate senza specificare, peraltro, le ragioni dell’asserita inosservanza, mal cela, in realtà, una censura di merito, la quale piuttosto che isolare e argomentare su ipotetici aspetti di insufficienza o illogicità motivazionale, contrappone alla decisione impugnata una diversa valutazione dei fatti, sollecitando in sostanza un riesame di merito estraneo alla funzione del giudice di legittimità. 10. – In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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