Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 28-03-2011, n. 12407 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 marzo 2007 il Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, condannava C.R., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione di due dosi di eroina), alla pena di anni quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 20000,00 di multa, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 cit., comma 5, equivalente sulla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, e ritenuta la continuazione.

Su appello del prevenuto, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 24 novembre 2008, riduceva la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.

Ricorre l’imputato, denunciando:

1)- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della destinazione della droga all’esclusivo uso personale;

2)- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati, mai contestata.
Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

All’imputato, invero, venne contestata, in sede di convalida dell’arresto, oltre all’illecito inerente alla cessione di una dose di eroina a B.V., la detenzione della dose di eroina rinvenuta nel vano porta oggetti dell’auto, e non anche la detenzione della dose di eroina rinvenuta nel vano porta oggetti del motociclo Piaggio sito nel garage.

In contrasto con tale risultanza, il primo giudice, escluso che vi fosse stata contestazione per la cessione al B., ritenne erroneamente che al C., col generico riferimento a "due dosi", fosse stata contestata, oltre alla detenzione della dose di eroina rinvenuta nel vano porta oggetti dell’auto, anche la detenzione della dose di eroina rinvenuta nel vano porta oggetti del motociclo Piaggio sito nel garage, e applicò di conseguenza l’aumento di pena per la continuazione. Pur essendo stata nei motivi di appello denunciata l’inesistenza di una duplice detenzione, idonea a legittimare l’applicato aumento per la continuazione, l’errore non è stato rilevato e corretto dalla Corte di merito.

Versandosi, dunque, nella ipotesi di cui all’art. 604 c.p.p., comma 3, e art. 620 c.p.p., lett. e), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato concorrente relativo alla dose di eroina rinvenuta nel vano porta oggetti del motociclo Piaggio sito nel garage, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione e ed 67,00 di multa, e conseguente informativa al P.M. di Bari.

Del tutto generico è invece il primo motivo di ricorso, a fronte della non illogica motivazione, emergente dalla congiunta letture delle sentenze di merito, resa sulla esclusione della destinazione della droga all’esclusivo uso personale, sulla base delle complessive risultanze processuali (ivi legittimamente comprese, a tal fine, quelle inerenti alla dose ceduta al B. e alla dose rinvenuta nel garage).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato concorrente di detenzione della dose rinvenuta sul motociclo ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 67,00 di multa, disponendo che del presente provvedimento, sia data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Rigetto il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *